Sentenza del 21/04/2016 n. 1100 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Importazione - dazio - regime preferenziale - interposizione soggettiva - abuso del diritto - è tale - riduzione del dazio - non spetta. Importazione - interposizione - omessa formalizzazione mediante contratto - indicazione in fattura del soggetto interponente - consegna diretta al soggetto interponente - prova - è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che l'operazione costituisse abuso del diritto e che l'interposizione fosse inopponibile all'Amministrazione finanziaria. Di conseguenza, il contribuente non poteva beneficiare della riduzione del dazio prevista dal regime preferenziale e il recupero dei dazi ordinari è stato confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un'importazione di merci effettuata mediante un soggetto terzo formalmente legittimato ad acquistare da Paesi extra-UE beneficiando di dazi agevolati. Il contribuente utilizzava tale soggetto facendolo apparire come importatore effettivo, pur perseguendo in concreto il proprio interesse e ottenendo un'agevolazione doganale alla quale non avrebbe avuto direttamente diritto. L'interposizione è stata desunta dall'assenza di un contratto di commissione, dalla fatturazione del venditore extracomunitario direttamente al soggetto interposto e dalla consegna immediata della merce a quest'ultimo, senza transito nei magazzini del soggetto formalmente interposto.
Norme richiamate
Regime doganale preferenziale
Il beneficio tariffario spetta solo quando le condizioni sostanziali e soggettive previste dal regime sono effettivamente rispettate; non può essere ottenuto mediante l'interposizione artificiosa di un soggetto formalmente autorizzato.
Abuso del diritto
Costituisce abuso del diritto, oltre che interposizione inopponibile all'Amministrazione finanziaria
L'Amministrazione può disconoscere un'operazione formalmente regolare quando la struttura negoziale è artificiosa e finalizzata principalmente a ottenere un vantaggio doganale indebito, in contrasto con la finalità della disciplina.
Massime di principio
- Nei regimi doganali agevolati non è sufficiente rispettare gli aspetti formali: occorre che il soggetto che beneficia dell'agevolazione sia realmente quello che esercita l'attività e assume il ruolo economico previsto dalla normativa.
- L'interposizione può essere considerata abusiva quando il soggetto interposto è solo apparente e l'operazione è organizzata per trasferire a un altro soggetto un beneficio tariffario non spettante.
- L'assenza di un contratto di commissione non è decisiva da sola, ma può costituire, insieme alla fatturazione diretta e alla consegna immediata della merce, un elemento grave e concordante dell'interposizione.
- La consegna diretta della merce al soggetto interposto, senza un effettivo passaggio o deposito e senza una concreta gestione dell'importazione da parte sua, può dimostrare che quest'ultimo non è l'importatore sostanziale.
- In situazioni analoghe è necessario documentare la reale autonomia del soggetto interposto, la causa economica dell'intervento, i rapporti contrattuali e finanziari tra le parti e l'effettiva gestione della merce.
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