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Sentenza

Sentenza del 12/07/2018 n. 18402 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato una cartella di pagamento relativa all’IRPEF su redditi soggetti a tassazione separata, sostenendo che la cartella fosse adeguatamente motivata, che non fosse necessaria la comunicazione preventiva prevista per la liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, che non spettasse la rideterminazione dell’imposta e che l’indicazione del responsabile del procedimento non fosse necessaria per il periodo considerato. Il contribuente aveva inoltre eccepito la tardività e l’invalidità della notificazione del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto obbligatoria, per i redditi soggetti a tassazione separata, la comunicazione preventiva dell’esito della liquidazione prevista dall’art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004, indipendentemente dall’esistenza di incertezze nella dichiarazione. La sua omissione determina la nullità dell’iscrizione a ruolo e della conseguente cartella. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché la decisione era già sorretta da tale autonoma ragione. Le eccezioni sulla notificazione sono state respinte: l’eventuale nullità è stata sanata dalla costituzione del contribuente mediante controricorso e difesa nel merito, in applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 9.000 euro oltre accessori e spese forfettarie del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    La costituzione della parte destinataria della notificazione, con proposizione del controricorso e difesa nel merito, dimostra che l’atto ha raggiunto il proprio scopo e sana eventuali vizi della notificazione, purché non si tratti di inesistenza radicale.

  • Art. 327 c.p.c.

    La riduzione del termine lungo per impugnare da un anno a sei mesi, introdotta dalla legge n. 69/2009, si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, non alle singole fasi o ai successivi gradi di giudizio iniziati dopo tale data.

  • Legge n. 53 del 1994

    L’Avvocatura dello Stato può notificare atti processuali anche a mezzo posta secondo la disciplina prevista dalla legge; eventuali difetti formali della notificazione, se non integrano inesistenza, possono essere sanati dal raggiungimento dello scopo.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 14916 del 2016

    L’inesistenza della notificazione ricorre solo in mancanza materiale dell’atto o quando manchino gli elementi essenziali dell’attività notificatoria, quali l’intervento di un soggetto qualificato e il raggiungimento di un esito legalmente idoneo. Le altre difformità costituiscono, di regola, nullità sanabile.

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione, compresi i redditi soggetti a tassazione separata.

  • Art. 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004

    L'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

    La comunicazione preventiva dell’esito della liquidazione è obbligatoria per i redditi soggetti a tassazione separata. La sua omissione comporta la nullità dell’iscrizione a ruolo e della cartella, anche quando non vi siano specifiche incertezze nella dichiarazione.

  • Art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000

    Rafforza gli obblighi di informazione e interlocuzione preventiva dell’amministrazione finanziaria nei casi previsti dalla legge, consentendo al contribuente di conoscere e chiarire le irregolarità prima della riscossione.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000 e art. 3 della legge n. 241 del 1990

    Impongono, in linea generale, l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi e tributari, affinché il contribuente possa comprendere la pretesa e difendersi efficacemente.

  • Art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008

    La nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento opera, secondo la disciplina temporale applicabile, per i ruoli consegnati a decorrere dal 1° giugno 2008.

Massime di principio

  • Quando una legge tributaria impone una comunicazione preventiva specifica prima dell’iscrizione a ruolo, l’omissione può determinare la nullità della cartella anche se l’amministrazione sostiene che non vi fossero incertezze nella dichiarazione.
  • La costituzione in giudizio del destinatario della notificazione, accompagnata dalla difesa nel merito, normalmente sana la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.
  • È necessario distinguere tra nullità e inesistenza della notificazione: la nullità riguarda vizi formali o irregolarità del procedimento e può essere sanata; l’inesistenza richiede invece la mancanza degli elementi essenziali della notificazione o il mancato perfezionamento di qualsiasi esito legalmente riconosciuto.
  • Quando la sentenza impugnata contiene più ragioni autonome e una di esse è sufficiente a sorreggere la decisione, la conferma di quella ragione rende prive di interesse le censure rivolte alle altre.
  • Per stabilire il termine lungo d’impugnazione occorre verificare la data di instaurazione del giudizio di primo grado: l’avvio di un nuovo grado non determina automaticamente l’applicazione della disciplina successiva.
  • In casi analoghi, il contribuente dovrebbe verificare sia il rispetto degli obblighi informativi preventivi sia la motivazione della cartella, mentre l’amministrazione deve dimostrare la corretta sequenza procedimentale prima della riscossione.

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