Cassazione Civile, Ordinanza n. 27255/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione perché riesamini la controversia attenendosi ai principi affermati, in particolare sulla prova dell’inerenza dei costi e sulla corretta gestione della cessazione della materia del contendere.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP 2012 nei confronti di una società, in relazione a costi dedotti per servizi infragruppo e altre voci di spesa. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; la CTR aveva poi rigettato l’appello della società, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta a prova dell’inerenza dei costi, in particolare perché la reportistica infragruppo non indicava adeguatamente natura, qualità e quantità dei servizi e mancavano report conclusivi dell’attività svolta. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme su deducibilità dei costi e detraibilità IVA, per avere la CTR richiesto documentazione non prevista dalla legge e trascurato che l’inerenza può essere provata anche con documentazione ulteriore rispetto alle fatture; 2) nullità per omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR avrebbe dichiarato cessata la materia del contendere senza decidere su alcune riprese ancora controverse, mentre l’acquiescenza dell’Ufficio riguardava solo specifiche voci; 3) violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che il contraddittorio preventivo fosse obbligatorio; 4) vizio della sottoscrizione dell’atto impositivo e della prova della delega di firma. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, ha rigettato il terzo e il quarto, e ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR per nuovo esame limitatamente ai motivi accolti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986
la deducibilità dei costi richiede prova dell’inerenza e della coerenza economica rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’impresa.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
la prova dell’inerenza può essere integrata da elementi documentali diversi dalla sola fattura.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
la detraibilità IVA delle prestazioni di servizi postula che la prestazione sia effettiva e, in mancanza di fattura/autofattura spontanea, il pagamento del corrispettivo deve essere accertato.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate sulla documentazione IVA.
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione all’onere probatorio e alla capacità contributiva.
art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
le prestazioni di servizi sono imponibili IVA solo se rese verso corrispettivo e si considerano effettuate al momento del pagamento.
art. 112 c.p.c.
la CTR avrebbe omesso di pronunciare su alcune riprese ancora controverse.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
la cessazione della materia del contendere richiede fatti pacifici e conclusioni conformi delle parti.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
il termine dilatorio opera solo per accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente, non per accertamenti a tavolino.
art. 18 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente sulla sottoscrizione dell’avviso di accertamento.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente sulla prova documentale e sull’accertamento.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
la delega alla sottoscrizione dell’avviso ha natura di delega di firma e può risultare anche da ordini di servizio.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente sulla sottoscrizione degli avvisi IVA.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente sulla sottoscrizione degli avvisi IVA.
Massime di principio
- In tema di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’IVA, il contribuente, una volta contestata dall’Amministrazione l’inerenza, deve fornire prova dell’esistenza del costo, della sua coerenza economica e della sua effettiva utilità; tale prova può essere data anche mediante documentazione ulteriore e integrativa rispetto alla fattura, senza che la legge imponga specificamente un particolare tipo di documento conclusivo.
- Nei rapporti infragruppo, la sola esibizione di fatture e contratti non è di per sé sufficiente: occorre anche dimostrare che il servizio reso abbia apportato un’utilità effettiva o comunque obiettivamente determinabile alla società che deduce il costo.
- Il giudice di merito non può elevare a requisito legale imprescindibile una specifica forma di documentazione non prevista dalla legge, come report conclusivi dell’attività, se dagli atti risultano già fatture, contratti e altra documentazione idonea a consentire la verifica dell’inerenza.
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere richiede che l’assetto della lite sia divenuto incontestato tra tutte le parti per fatti sopravvenuti o riconosciuti da tutti; non è sufficiente un’acquiescenza parziale riferita solo ad alcune riprese.
- Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera solo quando l’accertamento sia preceduto da accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente e non si applica agli accertamenti a tavolino.
- La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni: può essere validamente provata anche con atti interni dell’ufficio, purché consenta di individuare la qualifica del delegato e la riconducibilità della sottoscrizione all’organizzazione competente.
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