Cassazione Penale, Sentenza n. 2630/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha accolto soltanto il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, altra sezione, per nuovo esame sulla determinazione della pena (in ottemperanza all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e quindi rigettato; la sentenza è stata confermata nel resto.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso del difensore deduceva due motivi: 1) contraddittorietà nella determinazione della pena relativa al capo A), poiché la Corte di appello, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, non aveva rideterminato la pena riducendola rispetto al primo grado; 2) mancanza di prova e contraddittorietà in relazione al capo B) (violazione della misura di prevenzione/sorveglianza speciale) per aver la Corte territoriale ritenuto il fatto commesso in Gela mentre, a detta della difesa, sarebbe avvenuto in Niscemi.
Norme richiamate
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Circostanza aggravante contestata in primo grado e poi esclusa dalla Corte di appello; la sua esclusione ha rilievo ai fini della rideterminazione della pena complessiva.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Norme che disciplinano i reati relativi a sostanze stupefacenti; contestata e ritenuta la detenzione ai fini di spaccio e il trasporto di 15,5 kg di marijuana (capo A).
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato (contestazione in concorso con altro indagato).
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Fattispecie relativa alla violazione della misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno); contestata per l'allontanamento dal comune di Niscemi senza preavviso (capo B).
art. 99, comma 4, cod. pen.
Recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata e valutata ai fini del trattamento sanzionatorio.
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Principio applicato dalla Corte: se in appello, su impugnazione dell'imputato, viene esclusa una circostanza aggravante, il giudice d'appello deve ridurre la pena complessiva; il divieto di reformatio in peius riguarda oggi anche gli elementi del calcolo della pena.
Massime di principio
- Se l'imputato impugna e in appello viene accolta l'esclusione di una circostanza aggravante, il giudice d'appello è tenuto a ridurre la pena complessiva (art. 597, comma 4 c.p.p.); non è corretto mantenere la stessa quantificazione della pena del primo grado.
- Il divieto di reformatio in peius, oltre a impedire un peggioramento del risultato finale per l'imputato, oggi si estende anche agli elementi autonomi del calcolo della pena: l'esclusione di un'aggravante richiede una rivalutazione congrua del trattamento sanzionatorio.
- I profili di fatto (es. luogo esatto del reato, identificazione personale, circostanze materiali accertate dalla polizia giudiziaria) ostano normalmente alla revisione in sede di legittimità: la Corte di Cassazione evita di riesaminare elementi di fatto pienamente motivati e documentati nei precedenti gradi.
- Se si contesta la sussistenza di una misura di prevenzione violata (obbligo di soggiorno), è necessario focalizzarsi sulle prove documentali (verbali di arresto, rilievi della polizia): in mancanza di vizi di motivazione o contraddizioni evidenti, la Corte di legittimità confermerà gli accertamenti di merito.
- In caso di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, la vicenda ritorna al giudice d'appello per la sola rivalutazione della pena, il che non pregiudica le statuizioni di merito sul resto del provvedimento.
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