Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8322/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l’annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, PQA1, a firma del Direttore Generale Eleonora Iacovoni e del Dirigente Pietro Gasparri, intitolato “Comunicazione ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422”, prot. 162637 del 9 aprile 2025, comunicato con nota via pec in data 9 aprile 2025, con il quale è stata intimata, nei confronti del Consorzio di tutela ricorrente, la cessazione dell’attività di imbottigliamento; - e di ogni atto presupposto, e comunque connesso, antecedente e/o conseguenziale, ivi inclusi la “nota prot. n. 529483 del 28 settembre 2023”, richiamata nel citato provvedimento comunicato il 9 aprile 2025, nonché il “parere CT 3689725 del 20 marzo u.s.” dell’Avvocatura di Stato anch’esso espressamente richiamato a fondamento del citato provvedimento comunicato il 9 aprile 2025 ma mai reso noto all’odierna ricorrente, che ne chiede sin d’ora l’ostensione in giudizio ai sensi dell’art. 65, cod. proc. amm., e che riserva espressamente la proposizione di motivi aggiunti quando tale parere le sarà comunicato; nonché per l'annullamento - della nota del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare, PQA I, prot. n. 268688 del 13 giugno 2025, avente ad oggetto “Istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del D.P.R. 12 agosto 2006, n. 184 - Diniego”, con cui “si esprime il proprio diniego all’istanza di accesso agli atti presentata con nota del 6 giugno 2025”, nonché di tutti gli ulteriori provvedimenti connessi, presupposti o consequenziali; e per l’accertamento e la declaratoria - del diritto di accesso del Consorzio ricorrente e del conseguente ordine all’esibizione, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di tutti i documenti e delle informazioni inerenti al procedimento relativo alla decisione di intimare la cessazione dell’attività di imbottigliamento al Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, secondo quanto richiesto con istanza di accesso agli atti del suddetto Consorzio di cui alla nota 6 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202507059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Intimazione ministeriale di cessazione dell'attività di imbottigliamento svolta dal consorzio di tutela e diniego di accesso al parere dell'Avvocatura dello Stato richiamato nel provvedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (consorzio di tutela)

Prevale il privato

La controversia

Il consorzio ha impugnato il provvedimento ministeriale del 9 aprile 2025 con cui gli era stata intimata, entro sessanta giorni, la cessazione dell'attività di imbottigliamento del prodotto DOP, nonché il successivo diniego di accesso al parere dell'Avvocatura dello Stato richiamato nell'atto. Ha dedotto: violazione dell'art. 53, comma 15, della legge n. 128/1998 e del regolamento UE 2024/1143, sostenendo che l'imbottigliamento costituisse attività funzionale alla cura generale degli interessi della DOP, svolta per tutti i produttori al costo di produzione e senza finalità lucrative; violazione dell'art. 2602 c.c., in quanto l'attività sarebbe riconducibile allo scopo consortile di svolgere determinate fasi delle imprese consorziate e di ridurne i costi; violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e carenza istruttoria, anche perché il provvedimento richiamava un parere non conosciuto; insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 5 del decreto dipartimentale n. 7422/2010 per l'avvio del procedimento sanzionatorio; omessa considerazione del danno arrecato ai piccoli produttori della DOP. L'istanza di accesso al parere dell'Avvocatura era stata già respinta con ordinanza cautelare, confermata in appello, poiché il parere era stato ritenuto di natura difensiva e non istruttoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti i provvedimenti impugnati. Ha interpretato l'art. 53, comma 15, della legge n. 128/1998 in combinato disposto con l'art. 2602 c.c., ritenendo che i consorzi di tutela possano svolgere attività strumentali a una fase del processo produttivo della DOP quando esse siano funzionali alla tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi della denominazione, migliorino l'efficienza produttiva o riducano i costi, non perseguano finalità di lucro individuale e destinino gli eventuali ricavi alle finalità consortili. Nel caso concreto, l'imbottigliamento era compatibile con tali finalità perché il disciplinare della DOP regolava puntualmente forma, caratteristiche e modalità dei contenitori e perché il servizio era rivolto ai produttori, in particolare piccoli e piccolissimi, al costo di produzione, con destinazione degli eventuali profitti agli scopi consortili. Il Collegio ha escluso che l'attività fosse automaticamente incompatibile con la natura pubblicistica dei consorzi o vietata da una specifica disposizione. Ha inoltre rilevato il difetto di motivazione del provvedimento ministeriale, fondato sull'apodittica affermazione che l'attività avesse natura commerciale e fosse quindi incompatibile, senza esplicitare il percorso logico e giuridico della decisione. L'accesso al parere dell'Avvocatura non è stato invece riconosciuto nel presente giudizio, essendo già intervenute l'ordinanza della Sezione e la conferma del Consiglio di Stato che lo avevano qualificato come parere difensivo; ciò non ha impedito l'annullamento dell'atto principale per violazione di legge e difetto di motivazione. Spese integralmente compensate per la novità della questione e per l'esito complessivo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2602 c.c.

    Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

    La norma consente ai consorzi di organizzare e svolgere determinate fasi delle imprese consorziate, anche mediante attività di servizio e di efficientamento produttivo; tale schema integra la disciplina dei consorzi di tutela salvo il rispetto delle loro finalità pubblicistiche.

  • art. 53, comma 15, l. 128/1998

    I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni.

    La disposizione, richiamando l'art. 2602 c.c., consente ai consorzi di tutela di svolgere attività strumentali alla tutela e alla cura generale degli interessi della DOP, comprese fasi produttive funzionali all'efficientamento e al contenimento dei costi, purché prive di finalità lucrative individuali e coerenti con le finalità consortili.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo deve esplicitare il percorso logico e giuridico che conduce alla decisione; è illegittima una motivazione apodittica che affermi l'incompatibilità dell'attività senza indicare le ragioni concrete e il parametro normativo di tale incompatibilità.

  • art. 5, comma 2, lett. e), Decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422

    La disposizione prevede l'avvio del procedimento sanzionatorio in caso di mancata cessazione dell'attività contestata, ma la relativa intimazione presuppone che l'attività sia effettivamente incompatibile con le funzioni del consorzio e che tale incompatibilità sia adeguatamente motivata.

  • art. 65 c.p.a.

    La richiesta istruttoria di acquisizione del parere dell'Avvocatura non ha condotto all'ostensione, essendo stato il parere qualificato come difensivo nelle precedenti decisioni cautelari.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Disciplina l'ordine di esibizione nell'ambito del giudizio in materia di accesso; nel caso concreto il diritto di accesso al parere non è stato riconosciuto.

Massime di principio

  • Un consorzio di tutela di una DOP, costituito ai sensi dell'art. 2602 c.c. e operante secondo l'art. 53, comma 15, della legge n. 128/1998, può svolgere direttamente una fase del processo produttivo quando tale attività sia funzionale alla tutela, valorizzazione o cura generale degli interessi della denominazione, migliori l'efficienza produttiva o riduca i costi per i produttori.
  • L'attività produttiva o di servizio svolta da un consorzio di tutela è compatibile con le sue finalità istituzionali se non persegue un lucro individuale, è resa nell'interesse dei produttori della denominazione e gli eventuali ricavi sono destinati al perseguimento degli scopi consortili.
  • L'imbottigliamento di un prodotto DOP può rientrare nelle attività consortili quando il disciplinare della denominazione ne disciplini puntualmente contenitori e modalità, rendendolo parte funzionale del processo produttivo e della salvaguardia della qualità del prodotto.
  • L'amministrazione non può qualificare in via generale e automatica come incompatibile con le funzioni di un consorzio di tutela qualsiasi attività avente contenuto materiale o imprenditoriale; deve verificare in concreto la sua finalità, le modalità di svolgimento, l'assenza di lucro individuale e l'incidenza sulla tutela della denominazione e sulla concorrenza.
  • È illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento che ordini la cessazione di un'attività consortile limitandosi ad affermarne apoditticamente la natura commerciale e l'incompatibilità con le funzioni del consorzio, senza indicare il percorso logico e il parametro normativo posti a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContributi al terzo settore e alle associazioniMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.