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Sentenza

Sentenza n. 120/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale Atto Reg. Gen. n. 256 –Atto Reg. Sett. n. 35 emesso in data 06.04.2021 dal Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari del Comune di Cerignola, nonché pubblicato mediante affissione all'albo pretorio dell'ente dal 09.04.2021 e sino al 23.04.2021, mai notificato alla ricorrente e con cui si è disposta la revoca delle procedure di selezione indette con avviso pubblico ed approvate con determinazioni dirigenziali n. 781 e n. 782 del 14.10.2020; - del provvedimento Prot. arlpaA01Prot.0011764, emesso e pubblicato in data 30.03.2021, dall'ARPAL PUGLIA – Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro, in persona del Responsabile Unico dei Centri per l'Impiego dell'Ambito Territoriale di Foggia e con cui si è dato avviso agli utenti che, su segnalazione del Comune di Cerignola, le due procedure di avviamenti a selezione ex art. 16 legge 56/87 relative alle mansioni di “custode” e quella di “messo notificatore” sono sospese fino a nuove indicazioni; - nonché di ogni altro atto ad essi correlato, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/7/2021: - della determinazione dirigenziale n. 167 del 19.04.2021, emessa da ARPAL Puglia - Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro, in persona del Responsabile Unico dei Centri per l’Impiego dell’Ambito Territoriale di Foggia, avente ad oggetto “presa d’atto della revoca delle procedure di selezione ex art.16 legge 56/87 di n. 1 Custode e di 1 Messo Notificatore indette dal Comune di Cerignola”, con cui si determina di prendere atto di quanto indicato nella premessa dello stesso provvedimento ed in particolare della Determinazione emessa in data 06.04.2021 dal Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari del Comune di Cerignola n. 256/2021(Atto Reg. Sett. n. 35), di revoca delle procedure indette con avviso pubblico ed approvate con atti amministrativi propri dello stesso Ente, nonché di annullare, per quanto qui di interesse e di rilevanza ai fini della presente impugnazione, la determinazione dirigenziale dell’Agenzia Regionale n. 493 del 15/12/2020 riferita all’avviamento a selezione del Custode, oltre alle determinazioni dirigenziali della stessa Agenzia n. 505 del 22/12/2020 e n. 98 dell’11/03/2021, riguardanti la procedura selettiva del Messo Notificatore, mai notificata alla ricorrente, dalla stessa conosciuta in quanto prodotta dalla difesa di Arpal Puglia al momento della sua costituzione nel presente giudizio e, come da documenti versati in atti del processo, risultata pubblicata sull’Albo Pretorio dello stesse Ente, a decorrere dal 20.04.2021 e sino al 05.05.2021;

Giustizia amministrativa202100626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca comunale delle procedure di avviamento a selezione per un posto di custode e un posto di messo notificatore, sospensione delle procedure da parte di ARPAL Puglia e successiva presa d’atto della revoca con annullamento degli atti dell’Agenzia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la determinazione del Comune di Cerignola del 6 aprile 2021, con cui erano state revocate le procedure di selezione indette ai sensi dell’art. 16 l. 56/1987, nonché l’avviso di ARPAL Puglia del 30 marzo 2021 che aveva comunicato la sospensione delle procedure e, con motivi aggiunti, la determinazione ARPAL Puglia n. 167 del 19 aprile 2021, recante presa d’atto della revoca comunale e annullamento degli atti dell’Agenzia relativi alle selezioni. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, evidenziando di essere stata assunta a tempo indeterminato dal Comune di Cerignola il 31 dicembre 2024 con inquadramento di istruttore amministrativo, area degli istruttori, posizione economica C1.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e della sua intervenuta assunzione a tempo indeterminato presso il Comune. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 56/1987

    La disposizione costituiva la base normativa delle procedure di avviamento a selezione oggetto di revoca; la sentenza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 35, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La sentenza richiama la disciplina a tutela dei diritti e della dignità della parte per disporre l’oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando sia coerente con una sopravvenienza idonea a eliminare l’utilità concreta della pronuncia, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta assunzione del ricorrente in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’amministrazione interessata può determinare il venir meno dell’interesse concreto e attuale all’annullamento degli atti relativi alla precedente procedura selettiva, se il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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