Sentenza del 27/09/2022 n. 4111 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Associazione non riconosciuta - Coobbligato in solido - Inversione onere della prova in capo al contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto applicabile il principio di inversione dell'onere della prova nei confronti del coobbligato ex art. 38 c.c.: pertanto è il contribuente coobbligato che deve dimostrare la propria sostanziale estraneità alla gestione dell'associazione non riconosciuta. Di conseguenza l'accertamento è stato confermato salvo che il coobbligato non riesca a fornire la prova liberatoria
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'accertamento è stato notificato al coobbligato in solido per posizioni riconducibili a un'associazione non riconosciuta; la questione principale è se, nel processo di impugnazione dell'accertamento, grava sull'amministrazione l'onere di provare la responsabilità del coobbligato oppure spetta al contribuente dimostrare la propria estraneità alla gestione dell'ente
Norme richiamate
codice civile, art. 38
l'art. 38 c.c. disciplina la responsabilità solidale degli associati nell'associazione non riconosciuta; la giurisprudenza interpreta la norma come fondamento perché l'onere probatorio circa l'effettiva gestione dell'ente sia a carico del coobbligato che intende svincolarsi dalla responsabilità
Cass. civ., sent. n. 6626/2022
la pronuncia viene richiamata come precedente che conferma il principio dell'inversione dell'onere della prova nel procedimento di accertamento fiscale nei confronti del coobbligato per associazione non riconosciuta
Massime di principio
- Se l'accertamento è notificato al coobbligato di un'associazione non riconosciuta, il contribuente deve provare di non aver partecipato alla gestione o di non aver avuto poteri decisionali rilevanti per svincolarsi dalla responsabilità solidale
- La prova richiesta è documentale e fattuale: semplici dichiarazioni di estraneità sono spesso insufficienti; vanno prodotte documenti, deleghe, atti che dimostrino l'assenza di poteri gestori o di coinvolgimento economico
- L'ente non riconosciuto comporta una presunzione di responsabilità solidale verso i soci o partecipanti, rafforzando l'onere a carico del coobbligato
- In fase cautelare e processuale è utile per il contribuente anticipare e preservare mezzi di prova (estratti contabili, corrispondenza, testimonianze) e, se possibile, chiedere acquisizione di documenti dall'associazione
- In casi analoghi il principio stabilito può essere invocato dall'amministrazione per sostenere l'accertamento; il contribuente dovrebbe pertanto concentrare la difesa sulla prova negativa della partecipazione gestionale
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