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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-288/18

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019. — X BV contro Staatssecretaris van Financiën. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8528 51 00 e 8528 59 40 – Monitor con schermo piatto a cristalli liquidi che possono visualizzare segnali provenienti da sistemi automatici per l’elaborazione dell’informazione – Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione. — Causa C-288/18

Giurisprudenza europea62018CJ0288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte è stata chiamata a chiarire la corretta classificazione doganale di schermi LCD professionali, utilizzabili sia con computer sia con altre fonti video. Ha affermato che la classificazione non dipende in modo esclusivo dal fatto che il monitor sia o meno idoneo al lavoro a distanza ravvicinata, né dall’identità tra utente dello schermo e operatore del computer. Occorre invece una valutazione complessiva delle caratteristiche oggettive del prodotto per verificare quale sia la sua funzione principale.

Classificazione doganale di schermi LCD multifunzione tra la sottোভoce 85285100 e la sottovoce 85285940 della nomenclatura combinata.

La questione giuridica

Se schermi piatti LCD progettati per visualizzare sia dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione sia segnali video compositi provenienti da altre fonti debbano essere classificati nella sottovoce 85285100 o nella sottovoce 85285940 della NC; in particolare, se sia decisivo che non siano idonei al lavoro a distanza ravvicinata e se rilevi l’identità tra l’utente dello schermo e la persona che inserisce/elabora i dati nel sistema informatico.

Principio di diritto

Per classificare schermi piatti LCD capaci di visualizzare sia segnali da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione sia segnali video da altre fonti, occorre valutare tutte le loro caratteristiche e proprietà oggettive, compreso il grado di multifunzionalità e di prestazione, per stabilire se la funzione principale sia l’uso in un sistema informatico; in tale valutazione assume particolare rilievo la progettazione per il lavoro a distanza ravvicinata, ma questo elemento non è da solo decisivo. L’identità tra chi visualizza lo schermo e chi inserisce/elabora i dati nel computer non è un criterio rilevante.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012
  • Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA)
  • Decisione 97/359/CE
  • Sottovoci 85285100 e 85285940 della nomenclatura combinata
  • Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata

Classificazione doganale di schermi LCD multifunzione tra sottovoce 85285100 e 85285940

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Hoge Raad der Nederlanden, riguarda la classificazione doganale di schermi piatti a cristalli liquidi (LCD) commercializzati per uso professionale e idonei sia a ricevere segnali da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione sia a visualizzare segnali video compositi provenienti da altre fonti. Il contenzioso opponeva X BV al Segretario di Stato per le Finanze dei Paesi Bassi.

Fatti e procedimento principale

Gli schermi oggetto della controversia erano monitor di grandi dimensioni, con varie connessioni, venduti con telecomando e cavi, privi di sintonizzatore televisivo incorporato. Secondo il giudice del rinvio, potevano visualizzare a colori immagini provenienti da fonti diverse dal computer e non erano adatti all’uso su scrivania o tavolo, anche per le loro dimensioni e il loro peso.

L’autorità doganale olandese aveva rilasciato informazioni tariffarie vincolanti classificandoli nella sottovoce 85285940 della NC come «altri monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi». La società interessata contestava tale classificazione, sostenendo che gli schermi dovessero rientrare nella sottovoce 85285100, riservata ai monitor «dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471».

Normativa rilevante

La Corte richiama la nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 927/2012. Nel capitolo 85, la voce 8528 riguarda i monitor e i proiettori senza ricevitore televisivo incorporato. Le sottovoci controverse sono:

  • 85285100: monitor dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471;
  • 85285940: altri monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD).

Sono inoltre richiamate le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC e le note esplicative del SA relative alla voce 8528.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice olandese chiedeva in sostanza se, per i monitor LCD progettati per visualizzare dati informatici e segnali video da altre fonti, la mancata idoneità al lavoro a distanza ravvicinata comporti automaticamente la classificazione nella sottovoce residuale 85285940. Chiedeva anche se fosse rilevante che l’utente del monitor coincida con la persona che elabora o inserisce i dati nel computer.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce anzitutto che il criterio decisivo per la classificazione doganale è costituito dalle caratteristiche e proprietà oggettive della merce, secondo il testo delle voci e delle note pertinenti. Le note esplicative del SA sono utili all’interpretazione, ma non vincolanti e non possono modificare la portata delle sottovoci della NC.

Quanto al rapporto tra le due sottovoci, la Corte osserva che la 85285940 ha natura residuale rispetto alla 85285100. Il fatto che un monitor sia LCD non basta, di per sé, a escluderne la classificazione nella sottovoce 85285100, se le sue caratteristiche oggettive mostrano che la funzione principale è l’uso in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Kamino International Logistics, secondo cui occorre valutare, alla luce delle caratteristiche oggettive del monitor, sia il grado di multifunzionalità sia il livello di prestazioni nelle diverse funzioni, per individuare la funzione principale.

Le note esplicative del SA relative alla voce 8528 indicano che i monitor del gruppo A, utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema di elaborazione dati, presentano spesso caratteristiche ergonomiche e tecniche che consentono di lavorare senza fatica per lunghi periodi a distanza ravvicinata. Da ciò la Corte deduce che la progettazione per il lavoro a distanza ravvicinata è un indice importante per la sottovoce 85285100. Tuttavia, tale elemento non è assoluto né sufficiente da solo, perché un criterio rigidamente determinante altererebbe la portata della NC e rischierebbe di escludere monitor che, pur non essendo adatti al lavoro ravvicinato, sono chiaramente destinati in via esclusiva o principale al computer.

La Corte precisa inoltre che l’identità tra l’utente dello schermo e la persona che inserisce o elabora le informazioni nel computer non è un fattore rilevante, poiché non costituisce una caratteristica oggettiva del prodotto.

Rilevanza dell’ITA e degli atti successivi

Il giudice del rinvio faceva riferimento anche all’Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA). La Corte ricorda che, pur dovendo il diritto derivato dell’Unione essere interpretato per quanto possibile in modo conforme agli accordi internazionali conclusi dall’Unione, l’ITA non modifica le caratteristiche oggettive sulla base delle quali si effettua la classificazione doganale; esso prevede soltanto un’esenzione dai dazi per taluni prodotti. Perciò non incide sulla portata delle sottovoci in esame.

Sono menzionati anche i regolamenti di esecuzione nn. 112/2014, 114/2014 e 877/2014, ma la Corte ne esclude la rilevanza perché entrati in vigore dopo il periodo rilevante per la controversia.

Decisione

La Corte risponde che la NC deve essere interpretata nel senso che, per stabilire se schermi piatti LCD debbano essere classificati nella sottovoce 85285100 o nella sottovoce 85285940, occorre esaminare tutte le loro caratteristiche e proprietà oggettive, il grado di multifunzionalità e il livello di prestazioni, al fine di determinare se la loro funzione principale sia l’uso in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione. La progettazione per il lavoro a distanza ravvicinata è un elemento particolarmente importante, ma non esclusivo; l’identità tra l’utente dello schermo e chi elabora o inserisce i dati nel computer non è rilevante.

Principio affermato

La classificazione doganale di monitor LCD multifunzione richiede una valutazione complessiva delle loro caratteristiche oggettive: la sola mancata idoneità al lavoro ravvicinato non basta per escludere la sottovoce 85285100, e l’identità tra utente del display e operatore del computer non rileva ai fini della classificazione.

Come è indicizzato

Materieclassificazione doganaletariffa doganale comunetecnologie dell'informazionedogane

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