Sentenza del 30/12/2019 n. 34602 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
ATC chiedeva il rimborso dell'IMU versata nel 2012 per alloggi di edilizia residenziale pubblica, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). La ricorrente contestava l'applicazione del requisito dell'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente, ritenendo che la normativa successiva, in particolare il D.M. n. 200 del 2012 e il D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, avesse superato tale requisito. Sosteneva inoltre che l'esenzione costituisse un regime fiscale alternativo, liberamente scelto dal contribuente ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, comma 4.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che l'esenzione IMU/ICI richiede entrambe le condizioni dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e della loro esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito. Gli alloggi ATC erano invece concessi in godimento a terzi, seppure a canoni inferiori a quelli di mercato, e tale utilizzazione indiretta non consente l'esenzione. La normativa successiva sull'equiparazione all'abitazione principale non era applicabile al 2012, poiché entrata in vigore per periodi successivi. ATC è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e spese generali, nonché dell'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 5
"presupposto oggettivo dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli"
L'imposta colpisce il possesso dell'immobile e il soggetto passivo è, in linea generale, il proprietario o il titolare di un diritto reale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
"destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive"
L'esenzione per gli enti non commerciali richiede sia l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente sia la destinazione esclusiva ad attività istituzionali non produttive di reddito. La locazione o concessione a terzi, anche per finalità sociali e a canoni calmierati, costituisce utilizzazione indiretta e non è sufficiente.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4
Prevedeva agevolazioni, in particolare la detrazione per le abitazioni principali degli alloggi assegnati dagli IACP, senza estendere automaticamente agli stessi immobili l'esenzione generale prevista dall'art. 7, lett. i).
D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, convertito dalla L. n. 214 del 2011
Ha previsto una detrazione per le unità immobiliari degli IACP e degli enti assimilati, ma non un'esenzione generale dall'imposta per gli alloggi concessi agli assegnatari.
D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 3, convertito dalla L. n. 27 del 2012, e D.M. Economia e Finanze n. 200 del 2012
La disciplina attuativa non ha eliminato, per il caso degli alloggi ATC concessi a terzi, il requisito dell'utilizzazione diretta necessario per l'esenzione. Non consente quindi di applicare retroattivamente un'esenzione al periodo d'imposta 2012.
L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, comma 4
"resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale"
La libertà di scelta tra regimi fiscali non consente di optare per un'esenzione quando mancano i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla specifica norma agevolativa.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 2, lett. b), convertito dalla L. n. 124 del 2013
Ha equiparato all'abitazione principale alcune unità immobiliari delle cooperative edilizie dal 1° luglio 2013 e gli alloggi sociali dal 1° gennaio 2014. Tali decorrenze successive escludono l'applicazione della disciplina al periodo d'imposta 2012.
L.R. Piemonte n. 11 del 1993 e L.R. Piemonte n. 3 del 2010, art. 28-bis
Le Agenzie territoriali per la casa sono enti pubblici non economici subentrati agli IACP, ma la loro natura pubblicistica e la finalità sociale non bastano, da sole, a ottenere l'esenzione fiscale.
Massime di principio
- Le esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a immobili o situazioni non espressamente ricompresi nella norma.
- Per l'esenzione prevista per gli enti non commerciali occorre verificare congiuntamente la natura dell'ente, l'utilizzazione diretta dell'immobile e la destinazione esclusiva ad attività non commerciali e non produttive di reddito.
- La concessione dell'immobile a terzi mediante locazione, assegnazione o altro titolo normalmente esclude l'utilizzazione diretta, anche quando il canone è calmierato e l'attività persegue finalità sociali.
- La finalità pubblica o assistenziale dell'attività non sostituisce i requisiti fiscali richiesti dalla legge.
- Una detrazione o un regime agevolativo specifico previsto per determinati immobili non può essere trasformato in un'esenzione generale in assenza di una previsione normativa espressa.
- Le modifiche normative in materia di IMU si applicano secondo le decorrenze stabilite dal legislatore e non possono essere utilizzate per ottenere rimborsi relativi ad annualità precedenti.
- La possibilità di scegliere il regime fiscale più conveniente opera solo tra regimi effettivamente applicabili: non permette di scegliere una disciplina agevolativa quando mancano i relativi presupposti.
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