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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31699/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal danneggiamento di un televisore appena acquistato e trasportato a bordo di un'autovettura, che avrebbe urtato contro un oggetto metallico presente nell'auto in occasione del passaggio su un dosso e dell'elevata velocità del mezzo, con danno quantificato in euro 4.700,00. L'attore aveva citato in giudizio la società assicuratrice e il conducente/proprietario del veicolo chiedendo il risarcimento dei danni ciascuno per il proprio titolo. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendola nulla per difetto di qualificazione giuridica; il Tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto, qualificando la domanda come azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario del mezzo e ex art. 141 cod. ass. nei confronti dell'assicurazione, osservando che quest'ultima disposizione tutela il terzo trasportato ma non il proprietario delle cose trasportate. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ravvisato un giudicato implicito sulla qualificazione della domanda e omesso di pronunciarsi su una domanda di risarcimento fondata almeno sull'art. 2054 c.c. e, in ogni caso, sull'asserita domanda proposta anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.; ha inoltre contestato il riferimento all'art. 141 cod. ass., assumendo che il richiamo corretto fosse all'art. 141 cod. strada. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi depositato rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha rilevato che la rinuncia, pur non accettata dalla controparte, determina comunque l'estinzione del processo di cassazione e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione. Ha inoltre escluso la compensazione delle spese, applicando il principio di causalità e ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente rinunciante. Ha infine precisato che non era dovuto l'ulteriore contributo unificato, perché la definizione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione al dedotto omesso esame/pronuncia sulla domanda qualificata diversamente.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il ricorrente ne lamenta la violazione per asserita omessa pronuncia su una domanda risarcitoria che il giudice avrebbe dovuto qualificare diversamente.

  • art. 142 codice della strada

    È richiamato dal ricorrente nel contestare il riferimento normativo operato dal giudice di merito, ma dal testo non emerge alcuna specifica applicazione decisoria di tale norma.

  • art. 2054 c.c.

    È richiamato dal ricorrente come base della domanda risarcitoria per i danni connessi alla circolazione stradale; il Tribunale aveva ritenuto la domanda riconducibile a tale norma nei confronti del proprietario del veicolo.

  • art. 141 cod. ass.

    Il Tribunale ha affermato che questa norma tutela il terzo trasportato, ma non il proprietario delle cose trasportate dal vettore.

  • art. 1678 c.c.

    Il Tribunale ne ha ritenuto corretto il richiamo nel contesto della ricostruzione del fatto, senza che dalla sentenza emerga un ulteriore sviluppo applicativo.

  • art. 2043 c.c.

    Il ricorrente ha prospettato che la domanda dovesse intendersi proposta, quantomeno, anche ai sensi della norma generale sull'illecito aquiliano.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È menzionato in relazione alla trattazione in camera di consiglio e alla proposta del relatore.

  • art. 391 c.p.c., quarto comma

    La Corte afferma che non opera, nel caso di rinuncia, la disciplina che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, come modificata dal d.lgs. n. 40 del 2006.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte precisa che, trattandosi di estinzione per rinuncia, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché la decisione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • d.lgs. n. 40 del 2006

    È richiamato solo per segnalare la modifica dell'art. 391, quarto comma, c.p.c. in tema di spese in caso di rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, anche se non accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • In caso di rinuncia al ricorso, le spese del giudizio di cassazione seguono il principio di causalità e vanno normalmente poste a carico della parte che ha introdotto il ricorso e ne ha determinato l'estinzione.
  • La qualificazione giuridica della domanda compete al giudice, ma nel caso definito la Corte non è entrata nel merito della censura perché il giudizio si è estinto per rinuncia.
  • Il regime dell'ulteriore contributo unificato non si applica quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, poiché tale esito non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoRicorso per cassazione
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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