Corte di giustizia, Sentenza C-212/24
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell' 8 maggio 2025. — L.T. s.s. e a. contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte di Appello di Firenze e Corte d'appello di Firenze. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale – Ambito di applicazione – Nozione di “condizione di impiego” – Operai agricoli a tempo determinato – Contributi previdenziali calcolati in funzione delle retribuzioni – Retribuzioni degli operai agricoli a tempo determinato stabilite in funzione delle ore di lavoro giornaliere prestate – Retribuzioni degli operai agricoli a tempo indeterminato stabilite in funzione di un orario di lavoro giornaliero forfettario. — Cause riunite C-212/24, C-226/24 e C-227/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha affrontato tre rinvii pregiudiziali della Corte d'appello di Firenze relativi al trattamento contributivo degli operai agricoli a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Ha riconosciuto che, quando i contributi previdenziali finanziano prestazioni di un regime professionale di sicurezza sociale e sono calcolati sulla retribuzione, essi possono rientrare nelle condizioni di impiego. Ha quindi ritenuto incompatibile con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro una disciplina che, senza ragioni oggettive, penalizzi i lavoratori a termine calcolando i contributi solo sulle ore effettivamente prestate, mentre per i lavoratori a tempo indeterminato si assume una base retributiva forfettaria.
Non discriminazione dei lavoratori agricoli a tempo determinato nel calcolo dei contributi previdenziali rispetto ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
La questione giuridica
Se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una disciplina nazionale e alla sua interpretazione giurisprudenziale secondo cui i contributi previdenziali per gli operai agricoli a tempo determinato si calcolano sulle sole ore effettivamente lavorate, mentre per gli operai agricoli a tempo indeterminato si calcolano su una retribuzione forfettaria corrispondente a un orario giornaliero predeterminato; e se la determinazione di tali contributi rientri nelle "condizioni di impiego" ai sensi della medesima clausola.
Principio di diritto
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a una normativa nazionale, come interpretata dal giudice supremo nazionale, che imponga per gli operai agricoli a tempo determinato un calcolo dei contributi previdenziali basato sulle sole ore effettivamente lavorate, mentre per gli operai agricoli a tempo indeterminato preveda un calcolo fondato su una retribuzione forfettaria riferita a un orario giornaliero predeterminato, quando tali contributi finanziano prestazioni di un regime professionale di sicurezza sociale e non sussistano ragioni oggettive idonee a giustificare il diverso trattamento; in tale ipotesi, il regime contributivo rientra nelle "condizioni di impiego" e il principio di non discriminazione vieta la disparità di trattamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
- Clausola 1 dell'accordo quadro
- Clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro
- Clausola 3, punto 2, dell'accordo quadro
- Clausola 4, punti 1-3, dell'accordo quadro
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, articolo 1, comma 1
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006, articoli 18, lettera a), 30, primo comma, e 40, primo comma
- Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, articolo 16, primo comma, lettera g)
Non discriminazione dei lavoratori agricoli a tempo determinato nel calcolo dei contributi previdenziali
La pronuncia riguarda tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte d'appello di Firenze in una controversia tra imprese agricole e INPS sul metodo di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo determinato. La Corte è chiamata a chiarire se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una disciplina nazionale che, per i lavoratori a termine, collega i contributi alle sole ore effettivamente lavorate, mentre per i lavoratori a tempo indeterminato assume una retribuzione giornaliera forfettaria.
Fatti e procedimento principale
L'INPS aveva chiesto alle imprese ricorrenti il pagamento di contributi aggiuntivi, ritenendo errato il calcolo effettuato sulla base delle ore effettivamente lavorate dagli operai agricoli a tempo determinato. Il Tribunale di Grosseto aveva accolto il ricorso delle imprese, ma la Corte d'appello di Firenze aveva riformato la decisione, affermando che i contributi dovevano essere calcolati su una retribuzione corrispondente a sei ore e mezza giornaliere, in coerenza con il principio di non discriminazione e con il CCNL del settore agricolo. La Corte di cassazione, investita dei ricorsi, ha tuttavia ritenuto che, per gli operai agricoli a tempo determinato, i contributi dovessero essere calcolati solo sulle ore effettivamente lavorate, e ha rinviato la causa alla Corte d'appello.
Normativa rilevante
Sul piano del diritto dell'Unione, la Corte richiama la direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare:
- la clausola 1, sugli obiettivi di miglioramento della qualità del lavoro a tempo determinato e di prevenzione degli abusi;
- la clausola 2, punto 1, sul campo di applicazione;
- la clausola 3, punto 2, sulla nozione di lavoratore a tempo indeterminato comparabile;
- la clausola 4, punti 1-3, sul principio di non discriminazione e sul pro rata temporis. Vengono inoltre menzionati l'articolo 267 TFUE e, per il diritto interno, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989, nonché gli articoli 18, 30 e 40 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.
Questioni pregiudiziali e ricevibilità
La Corte sintetizza le questioni nel verificare se la clausola 4, punto 1, osti a una normativa nazionale interpretata nel senso indicato dalla Corte di cassazione e se la determinazione dei contributi previdenziali possa essere qualificata come "condizione di impiego". Le eccezioni di irricevibilità vengono respinte: la Corte ribadisce la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali e ricorda che può interpretare il diritto dell'Unione indipendentemente dall'efficacia diretta tra le parti. È irrilevante, inoltre, che la direttiva non possa di per sé creare obblighi in capo ai singoli.
Ragionamento della Corte
La Corte chiarisce anzitutto che la clausola 4 ha effetto diretto e vieta, per quanto riguarda le condizioni di impiego, trattamenti meno favorevoli per il solo fatto del carattere a tempo determinato del rapporto, salvo ragioni oggettive. Ricorda poi che la nozione di "condizioni di impiego" include le retribuzioni e, in linea di principio, anche le prestazioni previdenziali o pensionistiche collegate a un rapporto di lavoro, quando esse dipendono direttamente dal rapporto stesso e non da un sistema legale di previdenza sociale fondato su considerazioni più ampie di politica sociale.
In concreto, spetta al giudice nazionale verificare se i contributi in questione finanzino prestazioni di un regime professionale di sicurezza sociale. Se ciò è dimostrato, e se tali prestazioni riguardano solo gli operai agricoli o una loro categoria, dipendono direttamente dai contributi e questi ultimi sono calcolati in funzione delle retribuzioni, la materia rientra nelle "condizioni di impiego".
Sul merito, la Corte osserva che la disciplina contestata produce un trattamento meno favorevole per i lavoratori a tempo determinato: per questi ultimi i contributi sono calcolati sulle ore effettivamente prestate, mentre per i lavoratori a tempo indeterminato il calcolo avviene su una retribuzione giornaliera forfettaria, con la possibilità che siano versati contributi anche per ore non lavorate. La comparabilità tra le due categorie, in linea di principio, appare sussistente, poiché entrambi svolgono mansioni analoghe; la verifica definitiva spetta però al giudice del rinvio.
La Corte esclude che il principio del pro rata temporis possa giustificare la differenza, perché non può legittimare metodi diversi di computo che, in realtà, sfavoriscono i lavoratori a tempo determinato. Esclude altresì che costituiscano ragioni oggettive la natura temporanea, stagionale o discontinua del lavoro agricolo o il fatto che i lavoratori a termine non siano necessariamente disponibili per l'intera giornata: si tratta di considerazioni fondate unicamente sulla durata del rapporto di lavoro e quindi insufficienti a giustificare la disparità.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che imponga per gli operai agricoli a tempo determinato il calcolo dei contributi previdenziali sulla base delle sole ore giornaliere effettivamente svolte, mentre per gli operai agricoli a tempo indeterminato il calcolo avvenga su una retribuzione giornaliera forfettaria fissata dal diritto nazionale, indipendentemente dalle ore effettive.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che:
- la nozione di condizioni di impiego comprende anche gli aspetti retributivi e, in presenza dei requisiti indicati dalla giurisprudenza, le prestazioni previdenziali finanziate da contributi collegati al rapporto di lavoro;
- una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato non può essere giustificata dal solo carattere temporaneo del rapporto o da norme collettive generali e astratte;
- il pro rata temporis non consente di applicare criteri di calcolo diversi che finiscano per penalizzare i lavoratori a tempo determinato.
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