Cassazione Penale, Sentenza n. 43713/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (fatto commesso a San Severo il 19/9/2018) e denuncia, in particolare, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla conferma della confisca della somma di danaro di euro 555, sostenendo l'assenza di rapporto di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e la contestata detenzione di stupefacenti e richiamando precedenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la questione relativa alla confisca del denaro non era stata sollevata dall'imputato nell'atto di appello (atto di appello del 6/7/2020), sicché la questione non era stata devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado e non poteva essere dedotta in cassazione ai sensi del combinato disposto delle norme processuali richiamate. La Corte si è richiamata a consolidata giurisprudenza che vieta di proporre in cassazione questioni non prospettate in appello. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma sostanziale che punisce la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; è la norma che definisce il reato contestato al ricorrente.
art. 609 c.p.p., comma 1
delimita la cognizione della Corte di Cassazione ai motivi di ricorso proposti, ossia la verifica di legittimità è commisurata alle doglianze sollevate in cassazione.
art. 606 c.p.p., comma 3
esclude la deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello, impedendo di sollevare per la prima volta in Cassazione profili non devoluti al giudice d'appello.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
impostano l'obbligo di indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni atto d'impugnazione, funzionali a delimitare l'oggetto del gravame.
art. 616 c.p.p.
regola le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, inclusa la condanna alle spese e la possibilità di una sanzione pecuniaria se non è ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Disposizioni procedurali (es. art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 e successive modifiche citate)
norme richiamate riguardanti la possibilità di trattare la causa senza discussione orale; riferite al procedimento ma non determinanti sul punto di diritto principale trattato.
Riferimenti costituzionali (art. 24 e art. 111 Cost.)
menzionati in relazione a precedenti censure costituzionali dell'art. 606 c.p.p.; la Corte ricorda che la disciplina che limita la deducibilità appare conforme ai principi costituzionali evocati.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state previamente prospettate nell'atto di appello: ogni censura deve essere devoluta al giudice di secondo grado per poter essere esaminata in sede di legittimità.
- L'atto di appello deve contenere indicazioni specifiche delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto relativi alle questioni che si intendono sostenere; l'omissione comporta rischi di inammissibilità in Cassazione.
- La Corte di Cassazione limita il proprio sindacato ai motivi di ricorso e non può, di norma, intervenire su punti intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie; è quindi essenziale la diligenza del difensore nel formulare l'appello.
- Se si intende contestare misure accessorie (es. confisca, sequestro), tali contestazioni devono essere espressamente sollevate in appello con motivazione specifica, altrimenti resteranno precluse in cassazione.
- Le eccezioni o nullità particolarmente rilevanti possono, in casi limitati, essere rilevabili d'ufficio, ma la giurisprudenza è restrittiva: la regola generale rimane la necessità di devolvere la questione al giudice d'appello.
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