Cassazione Penale, Sentenza n. 30608/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vocino impugna l'ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari contestando la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 1 invece che comma 5) e la misura cautelare. Sostiene che a suo carico vi è un unico episodio di cessione (24 grammi di cocaina) privo di struttura organizzativa, con modalità rudimentali, limitato numero di clienti, assenza di guadagni significativi e che il Tribunale ha travisato intercettazioni e sovrastimato gli incassi e l'espansione dell'attività illecita; chiede dunque la riqualificazione in termini meno gravi e la rimodulazione della misura
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 1, ritenendo sussistenti gravi indizi di partecipazione alla cessione di una partita significativa (24 g, pari a 117 dosi), il concorso con altri soggetti, l'assenza di redditi leciti e elementi che denotano capacità di intervento sul mercato illecito. Ha ritenuto inoltre legittima la scelta della misura degli arresti domiciliari alla luce della concreta attualità delle esigenze cautelari e di un precedente penale specifico. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e il provvedimento è stato dichiarato esecutivo
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
La Corte ha applicato l'art. 73 individuando la fattispecie aggravata (comma 1) sulla base della valutazione complessiva di elementi quali quantità, capacità di spaccio, concorso con altri e assenza di redditi leciti; ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale che impone una valutazione globale dei 'indici' previsti dal comma 5, ma ha ritenuto nel caso concreto che gli indici portino alla configurazione più grave
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma richiamata in relazione ai motivi di ricorso (vizio di motivazione e violazione di legge) e valutata dalla Cassazione che ha ritenuto le censure infondate
codice di procedura penale, art. 310
Richiamato nel capo per segnalare l'appello ex art. 310 proposto dal Procuratore della Repubblica; non è oggetto di specifica interpretazione ma figura nel percorso procedurale
T.U. stupefacenti, art. 80, comma 2
Richiamato dalla giurisprudenza citata per confronto: la valutazione del dato quantitativo deve inserirsi in una valutazione complessiva e non essere l'unico elemento decisivo
Massime di principio
- La qualificazione tra art. 73 comma 1 e comma 5 va fatta con un giudizio complessivo: il dato ponderale (quantità) è rilevante ma non esclusivo
- Vendite di quantitativi apprezzabili (es. partite che consentono molte dosi) e il concorso con altri soggetti, l'assenza di redditi leciti e la presenza di elementi che indicano capacità di penetrazione nel mercato favoriscono la ricostruzione ai sensi del comma 1
- La mera occasionalità o la detenzione di poche dosi non escludono automaticamente la fattispecie più grave se altri indici (reti, ricavi, modalità organizzative) ne segnalano l'operatività sul mercato
- Le intercettazioni e i colloqui vanno interpretati nel loro contesto: per contestarne la lettura in sede di impugnazione è necessario dimostrare il travisamento o l'erronea valutazione probatoria, ma la Cassazione non rivede liberamente la valutazione di merito se supportata da elementi logici
- Per opporsi a misure cautelari occorre dimostrare l'assenza di esigenze cautelari attuali e concrete (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga) o far valere elementi sopravvenuti: la presenza di precedenti specifici e indici di capacità di spaccio rafforzano l'adozione di misure restrittive
- In sede di cassazione le critiche di merito e la richiesta di rieduzione della qualificazione sono difficili se il giudice di merito ha motivato con plurimi elementi convergenti; conviene proporre in primo grado e in appello prove e argomentazioni concrete sulle singole circostanze rilevanti
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