Cassazione Penale, Sentenza n. 40832/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Petriccione impugnava in cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli (in appello del PM) aveva accolto l'appello del pubblico ministero avverso la decisione del GIP che, l'8 ottobre 2021, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La ricorrente deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il GIP aveva effettuato una profonda rivalutazione delle esigenze cautelari, giungendo sostanzialmente a ritenere insussistenti le esigenze cautelari o comunque sopravvenuta adeguatezza della misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha motivato che il GIP non aveva affermato l'insussistenza delle esigenze cautelari, ma solo un loro affievolimento; per i reati di associazione di tipo mafioso, in virtù dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., persiste una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere quando sussistono esigenze cautelari, sicché la misura non può essere graduata a meno che non emerga una sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; infine la sentenza manda gli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la costituzione del Tribunale in composizione speciale che ha deciso in sede di appello; mero riferimento procedurale alla composizione del giudice.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Interpretata dalla Corte nel senso che, per il delitto di associazione di tipo mafioso, sussiste una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere quando permangono esigenze cautelari, il che impedisce la graduazione della misura (passaggio a misura meno afflittiva) salvo che si accerti la sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'applicazione della sanzione pecuniaria alla parte che propone ricorso manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto sussistente motivo per irrogare la sanzione nella somma di euro 3.000.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi successivi alla decisione (trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti di esecuzione).
Massime di principio
- Per i reati associativi di tipo mafioso vige una presunzione forte dell'adeguatezza della custodia in carcere: la misura detentiva resta normalmente la più idonea quando permangono esigenze cautelari.
- Occorre distinguere tra 'affievolimento' delle esigenze cautelari e 'insussistenza' delle stesse: solo la constatazione di insussistenza consente la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive.
- La valutazione sulle esigenze cautelari è in gran parte di merito; i rimedi per il ricorrente sono limitati se l'appello o la decisione di merito ritengono che le esigenze cautelari permangano anche se attenuate.
- Il ricorso in cassazione che mira a contestare valutazioni di fatto o di merito è a rischio di inammissibilità o di dichiarazione di manifesta infondatezza; può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
- Per ottenere con successo la sostituzione della custodia cautelare in carcere occorre documentare in modo convincente e specifico la sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari (es. collaborazione, mutamento delle circostanze, elementi di fatto nuovi) e non solo argomentare un loro generico attenuarsi.
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