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Sentenza

Sentenza n. 121/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino kossovaro entrato in Italia circa un mese prima del compimento della maggiore età, aveva ottenuto un permesso per minore età e ne aveva chiesto la conversione in un titolo per lavoro. La Questura aveva preannunciato il rigetto richiedendo la prova della permanenza in Italia da almeno tre anni e dell’ammissione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile, oppure la documentazione relativa all’affidamento o alla tutela e il parere favorevole dell’autorità competente. Il ricorrente ha dedotto la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo di essere stato preso in carico dai servizi sociali comunali e sottoposto a tutela, così da rientrare nella prima alternativa prevista dalla norma senza necessità dei requisiti temporali propri del minore non affidato. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, eccesso di potere, carenza di motivazione e sussistenza dei requisiti per la conversione, valorizzando la documentazione relativa all’attività lavorativa e il contratto di apprendistato. Ha chiesto anche che fosse considerata l’attività lavorativa svolta sin dal 2019.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 nel senso che la conversione al compimento della maggiore età può riguardare, alternativamente, il minore affidato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 o sottoposto a tutela, previo parere positivo dell’autorità competente, oppure il minore straniero non accompagnato ammesso per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile, con i requisiti connessi, tra cui la permanenza in Italia da almeno tre anni. Nel caso concreto, l’affidamento ai servizi sociali e la sottoposizione a tutela erano stati allegati in modo non univoco e non risultavano provati da documentazione. La Questura ha quindi correttamente applicato i requisiti più stringenti della seconda fattispecie. In ogni caso, mancava un parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che aveva evidenziato l’impossibilità di valutare un percorso di integrazione per la permanenza in Italia di un solo mese durante la minore età. La documentazione lavorativa e il contratto di apprendistato erano successivi al compimento della maggiore età e non erano rilevanti per valutare i presupposti del titolo richiesto in relazione alla situazione esistente al raggiungimento della maggiore età. Il diniego è stato pertanto ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 [...] può essere rilasciato [...] al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri [...], ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile [...].

    La disposizione contempla due fattispecie alternative: quella del minore affidato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 o sottoposto a tutela, previo parere positivo dell’autorità competente, e quella del minore ammesso per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile, cui si collegano i requisiti della permanenza in Italia per almeno tre anni e degli ulteriori presupposti previsti dalla legge.

  • art. 32, comma 1-ter, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato quale disposizione che individua, tra i requisiti del progetto di integrazione sociale e civile, la permanenza in Italia da almeno tre anni e gli ulteriori requisiti dell’ente gestore.

  • art. 31, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato nel provvedimento della Questura tra le disposizioni potenzialmente applicabili alla conversione del titolo di soggiorno, ma la decisione si fonda principalmente sull’art. 32, comma 1-bis.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    È invocato dal ricorrente per ottenere la valutazione dell’attività lavorativa, ma il TAR non lo ritiene decisivo rispetto ai requisiti specifici dell’art. 32, comma 1-bis.

  • art. 2, legge n. 184/1983

    Il richiamo all’affidamento previsto da tale disposizione richiede la prova concreta dell’affidamento rilevante ai fini dell’art. 32, comma 1-bis, non essendo sufficiente la mera allegazione della presa in carico da parte dei servizi sociali.

  • art. 33, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato quale disposizione istitutiva del Comitato per i minori stranieri, le cui funzioni risultano trasferite alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Massime di principio

  • Ai fini della conversione, al compimento della maggiore età, del permesso rilasciato al minore straniero non accompagnato, l’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 contempla fattispecie alternative: il minore deve essere affidato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 o sottoposto a tutela, con il parere positivo dell’autorità competente, oppure deve essere stato ammesso per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile, con gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
  • La mera presa in carico del minore da parte dei servizi sociali non dimostra, di per sé, l’affidamento rilevante ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 né la sottoposizione a tutela: tali condizioni devono essere specificamente allegate e provate mediante idonea documentazione.
  • Quando non sia provata la condizione di affidamento o tutela, l’amministrazione può richiedere la dimostrazione dei requisiti previsti per la distinta fattispecie del progetto di integrazione, inclusi la partecipazione al progetto per almeno due anni e la permanenza in Italia per almeno tre anni.
  • Il parere favorevole dell’autorità competente costituisce un presupposto della conversione e non può essere sostituito dalla sola documentazione relativa all’attività lavorativa. Un parere che escluda la possibilità di valutare il percorso di integrazione, in ragione della permanenza in Italia per un periodo brevissimo durante la minore età, impedisce il perfezionamento del requisito.
  • Ai fini della conversione richiesta al compimento della maggiore età, l’attività lavorativa o il contratto di lavoro successivi al raggiungimento della maggiore età non sono idonei a dimostrare i presupposti riferiti alla situazione del minore durante la minore età.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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