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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36112/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato, anche agli effetti civili, la condanna per minaccia e per detenzione abusiva di arma, in continuazione e con aggravante per aver commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla penale responsabilità, sostenendo la mancata riconducibilità a lui della missiva minatoria e del proiettile. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla qualificazione della minaccia come tentativo, assumendo che la persona offesa non avesse ricevuto la missiva. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti perché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e perché ripetitivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni congrue.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo proponeva doglianze di fatto e una richiesta di rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità, mentre il secondo motivo riproponeva una censura già affrontata e respinta dalla corte territoriale, che aveva valorizzato il fatto che la persona offesa avesse ricevuto la missiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Indicato come uno dei reati oggetto della conferma di condanna; la sentenza non ne sviluppa la disciplina, ma richiama la qualificazione della condotta come minaccia, anche nella prospettiva del tentativo.

  • art. 697 c.p.

    Indicato come secondo reato oggetto di conferma di condanna; il testo non ne esplicita la fattispecie, limitandosi a menzionare la condanna confermata.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per il regime di continuazione tra i fatti contestati.

  • art. 61 n. 10 c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante per avere commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La qualificazione della condotta come tentativo non può essere utilmente censurata in cassazione se la motivazione di merito ha già dato conto dell'evento naturalisticamente rilevante, come la ricezione della missiva da parte della persona offesa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacceFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaReati contro la fede pubblica
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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