Sentenza del 14/03/2018 n. 1154 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Inammissibilità del ricorso - Istanza autotutela - diniego - Impugnazione di un atto ormai divenuto definitivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha cercato di contestare, tramite l’impugnazione del diniego di autotutela, la pretesa tributaria contenuta in un avviso di accertamento regolarmente notificato ma non impugnato entro il termine di sessanta giorni. L’avviso era quindi divenuto definitivo. Il ricorso contro il diniego non poteva essere utilizzato per riaprire i termini di impugnazione dell’accertamento né per discutere nuovamente la fondatezza della pretesa fiscale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il diniego di autotutela non può essere impugnato per contestare nel merito un avviso di accertamento ormai definitivo per mancata impugnazione tempestiva. L’impugnazione del diniego può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, collegati a ragioni di rilevante interesse generale che potrebbero giustificare l’esercizio dell’autotutela, e non la fondatezza originaria della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma individua gli atti impugnabili nel processo tributario. Il diniego di autotutela può essere contestato esclusivamente nei limiti dell’illegittimità del rifiuto e delle ragioni di rilevante interesse generale che ne giustificherebbero l’esercizio; non consente di impugnare nuovamente nel merito un avviso di accertamento divenuto definitivo.
Massime di principio
- L’avviso di accertamento deve essere impugnato entro il termine previsto, ordinariamente sessanta giorni dalla notifica; in caso contrario diventa definitivo e non può essere contestato indirettamente mediante un successivo atto di diniego dell’autotutela.
- L’istanza di autotutela non sospende né riapre i termini per impugnare l’atto tributario originario e non costituisce uno strumento alternativo al ricorso tempestivo.
- Il diniego di autotutela può essere contestato solo per vizi propri del rifiuto, soprattutto quando sussistano ragioni di rilevante interesse generale, e non per riproporre le contestazioni relative alla fondatezza dell’imposta o dell’accertamento.
- La mancata impugnazione dell’atto impositivo comporta normalmente la definitività della pretesa, salvo specifiche ipotesi eccezionali previste dall’ordinamento.
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