Ordinanza n. 197/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'Autorizzazione n. 01/PE/2025 del 4.08.2025 (Registro Stazioni Radio Base per Telefonia Mobile), rilasciata dal SUAP dell'Unione Valdera, recante ad oggetto “Autorizzazione ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del D.lgvo 259/03 e s.m.i. per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui sono ospitati impianti VODAFONE nel comune di Pontedera (PI), Via Vecchia di Treggiaia, snc. Nome sito INWIT PNRR-NIN3009 PONTEDERA Codice sito I485PI e Nome sito VODAFONE 5G BANDO MADONNA DI RIPAIA Codice sito 3RM06962”, conosciuta in data 11.11.2025 all'esito dell'accesso agli atti richiesto in data 29.10.2025; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa e nei limiti dell'interesse, di tutti gli atti, pareri e nulla osta rilasciati nell'ambito della Conferenza di Servizi ivi compresi la nota Prot. n. 31427 del 3.6.2025 di indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, le richieste di integrazione con note Prot. 32468 del 6.6.2025 del Comune di Pontedera, Settore Politiche Territoriali Servizio Territorio e Ambiente, Prot. 32760 e 32872 del 9.6.2025 del Servizio Funzioni Urbanistiche Associate dell'Unione Valdera, Prot. n. 34567 del 19.6.2025 del SUAP Unione Valdera, la nota del SUAP del 28.7.2025 di parziale archiviazione del procedimento, la nota del SUAP dell'Unione Valdera Prot. 40721 del 29.7.2025 di comunicazione dell'esito favorevole del procedimento, i pareri favorevoli Prot. 32760 del 9.6.2025 del Servizio Funzioni Urbanistiche Associate dell'Unione Valdera in merito al vincolo idrogeologico e il parere favorevole dell'ARPAT di cui alla nota Prot. n. 35014 del 23.6.2025, la nota di precisazioni in merito ai termini del procedimento del 22.7.2025, Prot. n. 39639; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22/3/2026: - dell’Autorizzazione n. 01/PE/2026 del 13.02.2026 (Registro Stazioni Radio Base per Telefonia Mobile), rilasciata dal SUAP dell’Unione Valdera, avente ad oggetto: “Autorizzazione ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del D.lgs. 259/03 e s.m.i. per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui sono ospitati impianti FASTWEB nel Comune di Pontedera (PI), Via di Montalto, snc, distinto al Catasto al Foglio 56 p.lla n. 17. Nome sito INWIT PNRR-NIN3009 PONTEDERA Codice sito I485PI e Nome sito FASTWEB 5G BANDO MADONNA DI RIPAIA Codice sito 3RM06962”, conosciuta in giudizio a seguito dei depositi eseguiti dalle controparti in data 17.02.2026; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, nei limiti dell’interesse e per quanto conosciuti, della nuova istanza di autorizzazione presentata da INWIT/FASTWEB in data 20.01.2026, della documentazione tecnica allegata, della nota di indizione della conferenza di servizi prot. 3029 del 22.01.2026, del parere motivato su vincolo idrogeologico prot. 5300/2026 del 04.02.2026, del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. 5340 del 04.02.2026, del parere Aero Club Pisa prot. 5640 del 05.02.2026, del parere ARPAT prot. 2026/0009497 del 05.02.2026, del parere del Settore Politiche Territoriali – Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Pontedera prot. 6127 del 09.02.2026, della nota SUAP di trasmissione del titolo del 13.02.2026, e del Verbale di Accordo Transattivo tra INWIT S.p.A. e Comune di Pontedera del 13.01.2026 relativo alla realizzazione dell’infrastruttura NIN3009 in località Treggiaia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazioni SUAP del 4 agosto 2025 e del 13 febbraio 2026 per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni nel Comune di Pontedera, nonché gli atti delle conferenze di servizi e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, l'autorizzazione del 4 agosto 2025 relativa alla realizzazione di un'infrastruttura per telecomunicazioni destinata a ospitare impianti di un operatore mobile, unitamente agli atti della conferenza di servizi, ai pareri e ai nulla osta acquisiti nel procedimento. Con motivi aggiunti ha impugnato una nuova autorizzazione del 13 febbraio 2026, relativa alla medesima infrastruttura e alla realizzazione di impianti di altro operatore, nonché i relativi atti presupposti, tra cui la nuova istanza, la conferenza di servizi, i pareri in materia di vincolo idrogeologico, archeologia, sicurezza aeroportuale e compatibilità ambientale, e un accordo transattivo tra la società titolare dell'infrastruttura e il Comune. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le censure sono articolate e richiedono approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del d.l. n. 68/2022, e sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto prevalente, allo stato, l'esigenza di consentire l'esecuzione dell'intervento, finanziato con fondi PNRR e soggetto al termine del 30 giugno 2026 per la sua ultimazione. Il giudice ha considerato rilevante anche il fatto che, in caso di successivo accoglimento del ricorso, l'intervento potrebbe comunque essere rimosso. Le articolate censure sono state riservate all'approfondimento nella trattazione di merito, fissata per il 19 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 68/2022
deve essere ultimato entro il 30 giugno 2026
Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la disposizione è stata applicata nel senso di consentire, allo stato, l'esecuzione dell'intervento finanziato con fondi PNRR, tenuto conto del termine previsto per la sua ultimazione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda e della valutazione cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando l'intervento è finanziato con fondi PNRR e deve essere ultimato entro una scadenza ravvicinata prevista dalla normativa, l'esigenza di consentirne provvisoriamente l'esecuzione può prevalere sugli interessi contrari, purché l'intervento sia eventualmente rimovibile in caso di successivo accoglimento del ricorso.
- La complessità e l'articolazione delle censure, quando richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, possono giustificare il rigetto della sospensione con riserva dell'esame analitico alla fase di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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