Cassazione Penale, Sentenza n. 652/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere per il reato di estorsione pluriaggravata (capi 28 e 29). Il ricorrente deduce: 1) illogicità e motivazione omessa circa l'adeguatezza di misure cautelari meno afflittive; 2) violazione degli artt. 522 e 526 c.p.p. e dell'art. 606 c.p.p. per avere il Tribunale 'modificato' la data del fatto contestato (spostandola in modo da farla coincidere con periodo in cui secondo il ricorrente era detenuto), così contestando un fatto nuovo; 3) erronea valutazione di prova decisiva in relazione alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello prodotta, che, a detta della difesa, dimostrerebbe l'imprecisione delle dichiarazioni della persona offesa e l'incompatibilità temporale del fatto con la detenzione del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale ha adeguatamente esaminato le discrepanze temporali nelle dichiarazioni della persona offesa e la documentazione fornita, ma ha ritenuto il fatto storico confermato poiché le dichiarazioni di Fanciulli risultavano corroborate dalle dichiarazioni del collaboratore Pradissitto e da ulteriori riscontri. Il Tribunale non ha modificato il fatto contestato né eluso le obiezioni difensive; la motivazione è stata ritenuta logica e non contraddittoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. È disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., poiché la decisione non comporta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. lett. e)
Richiamato dal ricorrente per denunciare nullità per motivazione omessa o apparente; la Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse omessa né illogica e che la doglianza non fosse fondata.
art. 606 c.p.p. lett. c)
Richiamato rispetto alla presunta violazione di norme procedurali (es.: art. 522 c.p.p.); la Corte ha ritenuto infondate le censure e che non sussistessero vizi tali da giustificare la cassazione.
art. 606 c.p.p. lett. d)
Invocato in relazione a presunta errata valutazione di prova decisiva; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito fosse coerente e supportata da riscontri, escludendo l'errore denunciato.
art. 522 c.p.p. (comma 2)
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che modificando l'anno del fatto si sia contestato un fatto nuovo; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata modifica del fatto contestato, ma una valutazione della attendibilità e coerenza delle dichiarazioni, perciò art. 522 non è stato ritenuto violato.
art. 526 c.p.p.
Richiamato in combinato con art. 522 per censurare la presunta contestazione di fatto diverso; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente confrontato le obiezioni difensive e non abbia innovato il capo di imputazione.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che obbliga la trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario se la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale comunicazione.
Massime di principio
- Una discrepanza temporale nella dichiarazione della persona offesa non annulla automaticamente la credibilità se esistono elementi di riscontro e dichiarazioni corroboranti: il giudice valuta la coerenza complessiva e i riscontri oggettivi.
- La conferma di una misura cautelare in sede di riesame non configura 'modifica del fatto contestato' quando la ricostruzione sostanziale resta la stessa e il giudice affronta le obiezioni difensive; per invocare la nullità ai sensi di art. 522 c.p.p. occorre dimostrare che è stato realmente contestato un fatto nuovo.
- Le censure basate sulla diversa valutazione delle prove sono normalmente inammissibili in sede di ricorso se si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti: la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito salvo vizi logici, contraddittori o omissioni rilevanti nella motivazione.
- Per ottenere la revoca di una misura cautelare è necessario dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari o l'adeguatezza di misure meno afflittive; mere contestazioni sul dettaglio temporale delle dichiarazioni senza un concreto elemento probatorio sopravvenuto raramente sono sufficienti.
- Se la decisione giudiziale non determina la liberazione del detenuto, la cancelleria deve darne comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
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