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Sentenza

Sentenza n. 703/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - della nota prot. n. 49074 del 24.10.2025, con la quale Consip s.p.a. ha riscontrato l’istanza trasmessa dalla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 07.10.2025, comunicando che, all’esito delle verifiche condotte, non sono emersi in capo a Dussmann Service s.r.l. elementi tali da incidere sull’affidabilità professionale della stessa; - per la condanna delle resistenti Amministrazioni, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. “c”, c.p.a., ad adottare apposito provvedimento di esclusione della controinteressata Dussmann Service s.r.l. e ad ogni conseguenziale attività, ivi inclusa la risoluzione della “Convenzione per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all’art.101 del d.lgs n.42/2004”, stipulata da Consip s.p.a. con il RTI costituito da Dussmann Service s.r.l. e Siram s.p.a., e della successiva convenzione attuativa cui ha aderito il Ministero della Cultura per il lotto 5 (Toscana).

Giustizia amministrativa202503822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di Consip che ha escluso la sussistenza di elementi incidenti sull'affidabilità professionale dell'impresa affidataria e non ha disposto la risoluzione della convenzione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già affidataria dei servizi di pulizia presso le Gallerie degli Uffizi fino al 30 giugno 2026, ha impugnato la nota con cui Consip, riscontrando un'istanza del 7 ottobre 2025, ha comunicato di avere svolto verifiche sull'impresa Dussmann Service s.r.l. senza rilevare elementi tali da incidere sulla sua affidabilità professionale. La ricorrente sosteneva che Dussmann avesse perso il requisito di regolarità fiscale, in quanto la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 7/2024 avrebbe accertato il mancato pagamento di una sanzione fiscale definitiva di 18.000 euro, superiore alla soglia di 5.000 euro prevista dall'art. 38, comma 1, lett. g), e comma 2, d.lgs. 163/2006. Deduceva inoltre che Consip, ai sensi delle condizioni generali della convenzione e della clausola risolutiva espressa, avrebbe dovuto risolvere la convenzione e gli atti attuativi. Lamentava, infine, il difetto di motivazione della nota, poiché Consip si sarebbe limitata a richiamare genericamente le verifiche effettuate, senza indicarne contenuto, elementi valutati e ragioni della ritenuta irrilevanza delle circostanze segnalate. Chiedeva anche una pronuncia di condanna ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., diretta a imporre l'esclusione di Dussmann e la risoluzione della convenzione e dell'adesione delle Gallerie degli Uffizi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse giuridicamente rilevante, prescindendo dall'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Cultura e dalle Gallerie degli Uffizi. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, secondo la propria prospettazione, era a conoscenza della perdita del requisito fiscale di Dussmann almeno dal 24 aprile 2024, data di pubblicazione della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 7/2024. Quando ha impugnato, nel distinto giudizio n. 1345/2025, gli atti con cui i servizi presso gli Uffizi erano stati affidati al RTI Dussmann, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre anche tale vizio. In quel giudizio, notificato nel maggio 2025, la questione della regolarità fiscale non era stata invece articolata. L'istanza presentata a Consip soltanto nell'ottobre 2025 e la successiva impugnazione della nota di riscontro non potevano riaprire i termini decadenziali per contestare gli atti di affidamento ormai conosciuti e non tempestivamente impugnati sotto quel profilo. Sebbene il ricorso fosse tempestivo rispetto alla nota del 24 ottobre 2025, mancava quindi un interesse attuale e giuridicamente tutelabile a impugnare tale atto. Le spese sono state compensate tra la ricorrente e le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti della società non costituita.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 1, lett. g), e comma 2, d.lgs. 163/2006

    soglia massima di 5.000,00 euro oltre la quale la violazione fiscale definitivamente accertata è considerata grave

    La ricorrente ha invocato tali disposizioni per sostenere la perdita del requisito di regolarità fiscale dell'impresa affidataria; il TAR non ha deciso nel merito tale questione, dichiarando il ricorso inammissibile.

  • art. 15, comma 2, Condizioni Generali della convenzione Consip

    qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste

    La clausola è stata invocata dalla ricorrente quale fondamento della risoluzione della convenzione; il TAR non ne ha esaminato l'applicabilità concreta.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La ricorrente ha chiesto una condanna dell'amministrazione all'adozione di provvedimenti di esclusione e di risoluzione, ma la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La tempestiva impugnazione di un atto successivo non consente di riaprire i termini per contestare vizi propri di atti anteriori, già conosciuti e non tempestivamente impugnati, quando l'atto successivo si limiti a riscontrare un'istanza volta a sollecitare l'esercizio del potere amministrativo.
  • Quando il ricorrente conosce, prima della scadenza del termine decadenziale, sia gli atti lesivi sia il fatto posto a fondamento della censura, il relativo vizio deve essere dedotto nel giudizio instaurato contro quegli atti; la sua successiva prospettazione attraverso un'istanza all'amministrazione non conserva né ricrea l'interesse a ricorrere contro il successivo diniego.
  • La tempestività del ricorso rispetto all'atto formalmente impugnato non è sufficiente a radicare l'interesse a ricorrere se la tutela richiesta presuppone la contestazione di atti anteriori divenuti non più impugnabili per mancata deduzione tempestiva del vizio.
  • L'interesse a ricorrere manca quando l'annullamento dell'atto di riscontro non può più incidere utilmente sugli atti di affidamento o sugli effetti lesivi ormai consolidati, non essendo ammissibile utilizzare il riesame sollecitato dal privato per eludere la decadenza dall'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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