Sentenza n. 1136/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro gli esiti della prova pratica e orale e dichiarato improcedibili i motivi aggiunti contro le graduatorie di merito del concorso per la classe A060 Calabria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato aveva impugnato gli esiti negativi della prova pratica e orale del concorso ordinario e, con motivi aggiunti, le graduatorie di merito. In appello ha dedotto: nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nelle graduatorie, chiedendo la rimessione al primo giudice e la notificazione per pubblici proclami; erroneità della sentenza quanto alle irregolarità nella sottoscrizione degli esiti, sostenendo che la sottoscrizione del solo presidente non garantisse la partecipazione del collegio perfetto; contraddittorietà tra il punteggio della prova pratica affisso in bacheca, pari a 70, e quello risultante dalla griglia di valutazione, pari a 72; genericità e insufficienza degli indicatori valutativi; erroneità nel ritenere non superata la prova di resistenza; illegittimità del computo della soglia di 70/100 come media delle prove pratica e orale anziché come somma dei punteggi, con invocazione di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 7, comma 3, d.P.R. n. 487/1994 e, in subordine, della rimessione alla Corte costituzionale della disciplina introdotta dal d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 4 e 97 Cost.; infine, erroneità della condanna alle spese di primo grado e richiesta di compensazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla sottoscrizione, affermando che la sottoscrizione del solo presidente dell'atto finale della procedura non determina, di per sé, illegittimità e che l'assunto sulla mancata partecipazione collegiale era generico e non dimostrato. La differenza tra il punteggio di 70 esposto in bacheca e quello di 72 risultante dalla griglia non attribuiva comunque un interesse concreto all'impugnazione, poiché il candidato non avrebbe superato la prova di resistenza. Ha inoltre ribadito che la votazione numerica è sufficiente a motivare la valutazione delle prove. Quanto alla soglia e al computo della media, ha condiviso il riconoscimento dell'ampia discrezionalità legislativa nel fissare una soglia significativa per garantire la qualità della selezione, respingendo congiuntamente il secondo e il terzo motivo. Il motivo sulle spese è stato respinto: la regolazione delle spese rientra nell'ampia discrezionalità del giudice ed è sindacabile in appello solo in caso di condanna della parte totalmente vittoriosa o di statuizione manifestamente irrazionale o palesemente inadeguata, ipotesi non ricorrenti. Il motivo sull'integrazione del contraddittorio è stato assorbito. Le spese del grado sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in complessivi 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 105 c.p.a.
L'appellante ne aveva invocato l'applicazione per ottenere la rimessione al giudice di primo grado a causa dell'omessa integrazione del contraddittorio; la questione è stata assorbita in ragione del rigetto dell'appello.
art. 7, comma 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio
La disposizione è stata richiamata dall'appellante per sostenere che il punteggio finale dovesse derivare dalla somma dei voti delle prove, anziché dalla media; il Consiglio di Stato non ha accolto tale prospettazione.
d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021
La disciplina è stata invocata dall'appellante con riferimento alla soglia di 70/100 e alla sua asserita illegittimità costituzionale; il giudice ha ritenuto legittima l'ampia discrezionalità legislativa nel prevedere una soglia significativa per assicurare la qualità della selezione.
art. 97 Cost.
Richiamato dall'appellante in relazione ai principi di buon andamento, trasparenza e collegialità della valutazione; il giudice ha escluso che la sottoscrizione del solo presidente dell'atto finale dimostrasse una violazione.
Massime di principio
- La sottoscrizione del solo presidente della commissione giudicatrice sull'atto finale della procedura concorsuale non determina di per sé l'illegittimità dell'esito, in assenza di elementi concreti che dimostrino la mancata partecipazione degli altri componenti alla valutazione collegiale.
- La votazione numerica, accompagnata dai criteri e dagli indicatori previamente stabiliti nella griglia di valutazione, è idonea a integrare la motivazione dell'esito delle prove concorsuali, salvo specifiche e puntuali contestazioni sull'applicazione dei criteri o sul travisamento dei fatti.
- Una discrasia tra il punteggio comunicato al candidato e quello risultante dalla griglia di valutazione non comporta l'accoglimento dell'impugnazione quando, anche considerando il punteggio più favorevole, il candidato non dimostri di poter superare la prova di resistenza e ottenere un'utilità concreta.
- La previsione legislativa di una soglia significativa per il superamento di una selezione concorsuale rientra nell'ampia discrezionalità del legislatore, finalizzata a garantire la qualità della selezione, e non può essere sostituita dal giudice con una diversa modalità di computo in assenza di univoci elementi di illegittimità.
- La statuizione sulle spese di giudizio è espressione di ampia discrezionalità del giudice ed è sindacabile in appello soltanto quando condanni la parte totalmente vittoriosa oppure risulti manifestamente irrazionale o riferita a somme palesemente inadeguate.
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