Sentenza del 07/07/2016 n. 1265 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Credito d'imposta per attività successive al 29.11.2008 - Silenzio assenso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il recupero di un credito d’imposta disciplinato dall’art. 1, commi 280-283, della Legge n. 296/2006 e dall’art. 29, commi 2-b) e 3-b), del D.L. n. 185/2008. Il punto centrale era stabilire se, per le attività e le spese successive al 29 novembre 2008, fosse necessario un espresso nulla osta dell’Amministrazione oppure se fosse sufficiente la formazione del silenzio-assenso.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, per il credito d’imposta riferito ad attività successive al 29 novembre 2008, è sufficiente la formazione del silenzio-assenso e non è necessario un espresso nulla osta. Il nulla osta resta invece indispensabile per il credito connesso a spese avviate prima del 29 novembre 2008. Ne consegue l’illegittimità del recupero fondato esclusivamente sull’assenza di un provvedimento espresso, qualora ricorrano le condizioni per il silenzio-assenso relativamente alle attività successive.
Norme richiamate
Legge n. 296/2006, art. 1, commi 280-283
Disciplina il credito d’imposta per determinate attività, tra cui quelle di ricerca e sviluppo, e costituisce la base normativa del beneficio fiscale controverso.
D.L. n. 185/2008, art. 29, commi 2-b) e 3-b)
Regola il procedimento di riconoscimento e controllo del credito d’imposta distinguendo, ai fini della necessità del nulla osta, tra spese o attività avviate prima e dopo il 29 novembre 2008.
Principio del silenzio-assenso
Per le attività successive al 29 novembre 2008, il decorso del termine previsto senza un diniego dell’Amministrazione consente la formazione del silenzio-assenso, rendendo non indispensabile un provvedimento espresso di autorizzazione.
Massime di principio
- Quando la normativa distingue temporalmente tra attività iniziate prima e dopo una determinata data, occorre individuare con precisione la data di avvio delle spese o dell’attività, perché il regime autorizzatorio può cambiare.
- Se la disciplina applicabile prevede il silenzio-assenso e l’Amministrazione non si pronuncia entro il termine previsto, il beneficio non può essere recuperato soltanto perché manca un nulla osta espresso, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali.
- Per le attività anteriori alla data spartiacque del 29 novembre 2008, l’assenza del nulla osta espresso può invece impedire il riconoscimento del credito o legittimare il recupero.
- Il silenzio-assenso non sana la mancanza dei requisiti sostanziali del credito: il contribuente deve comunque dimostrare l’effettività, l’inerenza e la corretta documentazione delle spese agevolate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 lug 2016Sentenza del 07/07/2016 n. 1246 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 7 lug 2016Sentenza del 07/07/2016 n. 1252 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 7 lug 2016Sentenza del 07/07/2016 n. 1257 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 7 lug 2016Sentenza del 07/07/2016 n. 1259 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 7 lug 2016Sentenza del 07/07/2016 n. 1261 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 7 lug 2016Sentenza del 07/07/2016 n. 1262 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →