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Sentenza

Sentenza del 07/07/2016 n. 1265 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Credito d'imposta per attività successive al 29.11.2008 - Silenzio assenso - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il recupero di un credito d’imposta disciplinato dall’art. 1, commi 280-283, della Legge n. 296/2006 e dall’art. 29, commi 2-b) e 3-b), del D.L. n. 185/2008. Il punto centrale era stabilire se, per le attività e le spese successive al 29 novembre 2008, fosse necessario un espresso nulla osta dell’Amministrazione oppure se fosse sufficiente la formazione del silenzio-assenso.

La decisione

La sentenza ha stabilito che, per il credito d’imposta riferito ad attività successive al 29 novembre 2008, è sufficiente la formazione del silenzio-assenso e non è necessario un espresso nulla osta. Il nulla osta resta invece indispensabile per il credito connesso a spese avviate prima del 29 novembre 2008. Ne consegue l’illegittimità del recupero fondato esclusivamente sull’assenza di un provvedimento espresso, qualora ricorrano le condizioni per il silenzio-assenso relativamente alle attività successive.

Norme richiamate

  • Legge n. 296/2006, art. 1, commi 280-283

    Disciplina il credito d’imposta per determinate attività, tra cui quelle di ricerca e sviluppo, e costituisce la base normativa del beneficio fiscale controverso.

  • D.L. n. 185/2008, art. 29, commi 2-b) e 3-b)

    Regola il procedimento di riconoscimento e controllo del credito d’imposta distinguendo, ai fini della necessità del nulla osta, tra spese o attività avviate prima e dopo il 29 novembre 2008.

  • Principio del silenzio-assenso

    Per le attività successive al 29 novembre 2008, il decorso del termine previsto senza un diniego dell’Amministrazione consente la formazione del silenzio-assenso, rendendo non indispensabile un provvedimento espresso di autorizzazione.

Massime di principio

  • Quando la normativa distingue temporalmente tra attività iniziate prima e dopo una determinata data, occorre individuare con precisione la data di avvio delle spese o dell’attività, perché il regime autorizzatorio può cambiare.
  • Se la disciplina applicabile prevede il silenzio-assenso e l’Amministrazione non si pronuncia entro il termine previsto, il beneficio non può essere recuperato soltanto perché manca un nulla osta espresso, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali.
  • Per le attività anteriori alla data spartiacque del 29 novembre 2008, l’assenza del nulla osta espresso può invece impedire il riconoscimento del credito o legittimare il recupero.
  • Il silenzio-assenso non sana la mancanza dei requisiti sostanziali del credito: il contribuente deve comunque dimostrare l’effettività, l’inerenza e la corretta documentazione delle spese agevolate.

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