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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5818/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna (GIP Tribunale Napoli Nord, rito abbreviato, confermato in appello) per i reati di tentato omicidio aggravato (capo A), resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e porto abusivo di coltello (capo C). Il ricorrente, tramite difensori, deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione degli atti e sulla valutazione dell'idoneità/univocità della condotta (riferimenti agli artt. 56, 575 c.p., 125, comma 3, e 192 c.p.p.); (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di una ipotesi di desistenza volontaria (riferimenti ad artt. 56 primo e terzo comma, 575 c.p., 125, comma 3, e 192 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato il decesso del ricorrente (2 maggio 2023) e, su richiesta del Procuratore generale, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per la morte dell'imputato. La Corte ha motivato la preferenza per la formula dell'annullamento senza rinvio (art. 620, lett. a), c.p.p.), evidenziando che la morte determina l'esaurimento del rapporto processuale e preclude ogni pronuncia nel merito (anche eventuale proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.), non consentendo il contraddittorio necessario per altre decisioni. La Corte ha altresì osservato che, dalla lettura del dispositivo impugnato, risultava comunque un solido compendio probatorio, ma ciò non ha inciso sulla scelta di annullare per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferito nella impugnazione con riguardo all'atto di desistenza/valutazione della condotta; la Corte non si è pronunciata sul merito per effetto del decesso, ma la norma è stata evocata come base per contestare la qualificazione dell'atto.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio (qui richiamata nella parte relativa al tentato omicidio): utilizzata dal ricorrente per contestare la qualificazione e la valutazione dell'effettività dell'evento lesivo, ma non esaminata nel merito a causa dell'estinzione del reato per morte.

  • art. 125, comma 3 cod. pen.

    Richiamato nei motivi per questioni relative alla recidiva/valutazione delle circostanze; la Corte non ha affrontato la questione nel merito per l'intervenuto decesso.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata in riferimento alla valutazione delle prove decisive; la Suprema Corte ha osservato la presenza di un compendio probatorio solido ma non ha deciso sul merito per estinzione del reato.

  • art. 89 cod. pen.

    Richiamata nell'istruttoria originaria (ricognizione di circostanza attenuante ritenuta prevalente sulla recidiva) e usata dal giudice di merito nella quantificazione della pena; menzionata come fatto processuale preesistente all'impugnazione.

  • art. 620, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla Corte come base giuridica per pronunciare l'annullamento senza rinvio quando il processo si estingue per causa sopravvenuta (qui: morte dell'imputato); la scelta impedisce ogni ulteriore decisione sul merito.

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il proscioglimento nel merito; la Corte ha precisato che l'annullamento senza rinvio per morte preclude la pronuncia di proscioglimento ai sensi di tale articolo, anche se sussistessero elementi per proscioglimento.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato durante il procedimento determina l'estinzione dei reati e l'esaurimento del rapporto processuale; il giudice di legittimità tende ad annullare la sentenza impugnata senza rinvio (art. 620, lett. a), c.p.p.).
  • L'annullamento senza rinvio per estinzione preclude qualsiasi pronuncia nel merito (anche un proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p.), perché la perdita del soggetto processuale impedisce il necessario contraddittorio.
  • Anche se il materiale probatorio potesse indicare una causa di non punibilità o una scusante, la morte prima della decisione cancella la possibilità di una pronuncia sostanziale sul punto; il processo penale si interrompe e le questioni di merito restano generalmente inesaminate.
  • È importante verificare tempestivamente il decesso e depositare il certificato di morte in atti: l'evento modifica immediatamente la vicenda processuale e impone la comunicazione alle parti e al giudice competente.
  • L'estinzione del reato riguarda la responsabilità penale e le eventuali pene; resta distinta la materia civile: le azioni civili (risarcitorie) possono in genere proseguire nei confronti degli eredi o dello stato dell'imputato salvo specifiche regole sopravvenute.

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