Sentenza n. 406/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento - a) del provvedimento prot. 0027129/2022 del 12.10.2022, comunicato a mezzo servizio postale, ricevuto in data 24.10.2022, con cui, in merito alla SCIA prot. 25763 del 29.09.2022, SCIA n. 153/2022, avente ad oggetto “ampliamento di fabbricato”, si è imposto l’ordine di “non effettuare le previste trasformazioni”, dichiarando l’istanza improcedibile e comunque priva di necessari elaborati; - b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che, qualificandosi come comunicazione di avvio del procedimento di diniego della SCIA in sanatoria, ha ordinato di non effettuare le trasformazioni edilizie previste e dichiarato l'istanza improcedibile o priva degli elaborati necessari
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato una SCIA in sanatoria relativa all'ampliamento di un fabbricato, sostenendo la sussistenza della doppia conformità urbanistico-edilizia prevista dagli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001: le opere sarebbero state conformi alla disciplina del previgente PRG, che classificava l'area come zona B2, e alla disciplina del vigente PUC, che la classificava come zona B1 residenziale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 36 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001, il difetto del presupposto, l'arbitrarietà e l'illogicità, contestando sia il giudizio comunale di insussistenza della doppia conformità sia l'affermazione relativa alla carenza degli elaborati tecnici e progettuali; ha inoltre sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto consentire l'integrazione documentale. Con il secondo motivo ha dedotto un deficit istruttorio e motivazionale, il difetto del presupposto, lo sviamento e l'illogicità manifesta, lamentando che il Comune non avesse valutato la strumentazione urbanistica applicabile né le caratteristiche dimensionali, morfologiche e funzionali degli interventi. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e il difetto di motivazione, sostenendo che l'atto, pur presentandosi come comunicazione di avvio del procedimento di diniego, non aveva assegnato alcun termine per la presentazione di osservazioni e aveva contestualmente ordinato di non eseguire gli interventi, assumendo così il contenuto sostanziale di un provvedimento definitivo di inibitoria. Ha quindi lamentato l'elusione delle garanzie partecipative e l'incertezza sulla natura endoprocedimentale o definitiva dell'atto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo dirimente il terzo motivo e assorbendo le ulteriori censure. Il provvedimento comunale, benché formalmente qualificato come comunicazione di avvio del procedimento di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, non aveva assegnato al privato alcun termine per presentare memorie o osservazioni ed era passato direttamente a vietare l'esecuzione degli interventi indicati nella SCIA. L'atto doveva pertanto essere qualificato sostanzialmente come provvedimento definitivo d'inibitoria, e non come effettivo preavviso di rigetto. Il giudice ha ritenuto che il richiamo formale all'art. 10-bis non fosse sufficiente a rispettarne la funzione di garanzia, poiché la contestuale adozione dell'ordine di non effettuare le trasformazioni aveva impedito al ricorrente di interloquire con l'amministrazione prima della decisione finale. Il provvedimento è stato conseguentemente annullato. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 per spese e compensi di lite, oltre accessori e restituzione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve consentire effettivamente la partecipazione dell'interessato, mediante l'indicazione di un termine per la presentazione di memorie e osservazioni; il mero richiamo formale alla disposizione non è sufficiente.
artt. 36 e 37 d.P.R. 380/2001
Sono richiamati con riguardo alla richiesta di sanatoria edilizia e alla SCIA in sanatoria, ma il giudice non decide nel merito la sussistenza della doppia conformità, assorbendo le relative censure.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per l'attribuzione delle spese di lite al difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Un atto amministrativo che, pur qualificandosi formalmente come comunicazione di avvio o preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, ordina contestualmente e immediatamente di non eseguire l'intervento richiesto, senza assegnare un termine per la presentazione di osservazioni, ha natura sostanziale di provvedimento definitivo e non di preavviso di rigetto.
- L'indicazione del termine per presentare memorie e osservazioni è elemento essenziale del preavviso di rigetto; in sua assenza l'atto non assicura la partecipazione procedimentale e non è distinguibile da un diniego definitivo.
- La garanzia partecipativa dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 deve essere rispettata nella sostanza e non soltanto mediante il richiamo formale della disposizione: l'amministrazione non può adottare contestualmente al preavviso una misura inibitoria che impedisca all'interessato di influire sulla decisione finale.
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