Cassazione Penale, Sentenza n. 21973/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Iacovelli ha censurato la sentenza di appello per violazioni di norme processuali e di sostanza: lamenta che la Corte abbia ritenuto l'esistenza di un "ingiusto profitto" riconducendolo a Maria Sabatino e, al contempo, il "danno" come una possibile aspettativa di rinnovo del contratto di locazione, nonostante il contratto risulti scaduto il 30/6/2012 e non sussistano elementi che dimostrino un accordo o mandato da parte della Sabatino; ha inoltre dedotto la mancata pronuncia sulla prescrizione. Patricelli ha contestato la motivazione come contraddittoria e apparente, ha sostenuto l'assenza dei requisiti dell'estorsione (ingiusto profitto e altrui danno) prospettando la ricaduta nella tentata violenza privata, e ha censurato la valutazione negativa delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il motivo aggiunto sulla prescrizione proposto da Iacovelli e ha dichiarato inammissibile il primo motivo di Patricelli per genericità. Tuttavia, ha ritenuto fondati in parte i motivi comuni relativi alla carenza di confronto esaustivo della Corte territoriale con le specifiche argomentazioni difensive su due questioni decisive: a) se il contratto di locazione fosse scaduto e se esistessero legittime aspettative o trattative per il rinnovo (ossia se vi fosse un danno patrimoniale e un ingiusto profitto); b) se Iacovelli e Patricelli avessero agito su mandato di terzi (mandatari) o per interesse proprio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo esame limitato ai punti indicati. Gli altri motivi sono stati assorbiti o dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b), c), d), e)
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta la correttezza formale e la specificità dei motivi di ricorso e dichiara inammissibili i motivi generici o non adeguatamente argomentati
art. 629 cod. pen.
e artt. connessi (tentativo, aggravamenti)
Riferimento alla fattispecie di estorsione e alla sua applicazione nella forma tentata nonché alla particolare aggravazione per essere commesso da più persone riunite; incide sul computo della prescrizione
art. 56 cod. pen.
Regola della tentata partecipazione al reato; contestata nella qualificazione giuridica della condotta (tentata estorsione vs tentativo di violenza privata)
art. 610 cod. pen.
Fattispecie della violenza privata prospettata come possibile riconduzione alternativa qualora manchino l'ingiusto profitto e l'altrui danno tipici dell'estorsione
art. 416-bis cod. pen.
Circostanza aggravante collegata all'associazione mafiosa; la Corte di appello aveva escluso tale aggravante
art. 161 cod. pen.
Norma che disciplina l'aumento dei termini di prescrizione in presenza di particolari aggravanti; usata per il calcolo della prescrizione del reato contestato
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Rilevanti per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena; Patricelli contestava la carenza motivazionale nel non riconoscimento delle attenuanti
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma processuale richiamata per la trattazione dei ricorsi con contraddittorio scritto in Cassazione nelle forme previste dal decreto
Massime di principio
- La qualificazione tra estorsione e violenza privata richiede accertamento puntuale di due elementi economico-patrimoniali: l'ingiusto profitto e l'altrui danno; in mancanza di prove concrete su aspettative di rinnovo contrattuale o su mandatari terzi, la fattispecie può essere riclassificata.
- La Corte d'appello deve confrontarsi in modo esplicito e motivato con le argomentazioni difensive: l'omesso o insufficiente esame delle obiezioni difensive sui punti chiave comporta annullamento e rinvio da parte della Corte di Cassazione.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e ben argomentati; la genericità o la semplice affermazione apodittica comporta l'inammissibilità del motivo.
- La valutazione della prescrizione richiede il corretto computo dei termini ordinari e degli eventuali aumenti previste per le aggravanti; eccezioni sulla prescrizione devono essere trattate e motivate in sentenza.
- Quando la decisione di appello esclude aggravanti rilevanti (es. 416-bis) resta comunque necessario chiarire il ruolo di eventuali terzi interessati o mandatari per determinare l'elemento soggettivo del reato.
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