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Sentenza

Sentenza del 02/03/2017 n. 592 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Imposta su un atto di mutuo dissenso volto a risolvere un precedente contratto preliminare di compravendita a titolo oneroso - Va applicata l'imposta di registro proporzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita con contenuto oneroso, anche quando comporta la restituzione delle somme già corrisposte, è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale. La natura onerosa del rapporto originario e gli effetti economici della risoluzione giustificano l’applicazione dell’imposta proporzionale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale all’atto di mutuo dissenso relativo a un contratto preliminare di compravendita. Sosteneva, in particolare, che la risoluzione del preliminare, accompagnata dalla restituzione delle somme già versate, dovesse essere assoggettata a imposta fissa o comunque a un trattamento non proporzionale, poiché l’atto non trasferiva definitivamente la proprietà del bene.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’imposta di registro sugli atti a contenuto patrimoniale

    Gli atti di risoluzione o mutuo dissenso relativi a rapporti contrattuali onerosi sono soggetti a imposta proporzionale quando producono effetti economicamente valutabili, inclusa la restituzione di somme già versate.

  • Norme sull’imposta di registro applicabili ai contratti preliminari di compravendita

    La qualificazione fiscale dell’atto di risoluzione deve tenere conto della natura onerosa del contratto preliminare originario e degli effetti patrimoniali prodotti dalla sua cessazione, non soltanto dell’assenza di un trasferimento definitivo della proprietà.

Massime di principio

  • La risoluzione consensuale di un contratto non è automaticamente soggetta a imposta fissa: occorre verificare la natura del rapporto originario e gli effetti patrimoniali dell’atto.
  • Quando il contratto preliminare ha contenuto oneroso e l’atto di scioglimento prevede restituzioni o altri regolamenti economici, l’imposta di registro può essere applicata in misura proporzionale.
  • L’assenza di un trasferimento della proprietà non esclude necessariamente l’imposizione proporzionale, se l’atto produce effetti economici autonomamente valutabili.
  • Per determinare il trattamento fiscale di un mutuo dissenso occorre esaminare il contenuto complessivo dell’atto, compresi pagamenti, restituzioni, indennizzi e altre prestazioni patrimoniali.

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