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Direttiva 2003/46

Direttiva 2003/46/CE della Commissione, del 4 giugno 2003, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Normativa europea32003L0046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/46/CE della Commissione interviene in modo puntuale sulla direttiva 2001/32/CE per correggere un’omissione materiale relativa alla Grecia tra le zone protette esposte a rischi fitosanitari. La modifica ristabilisce il riconoscimento della Grecia quale zona protetta nei confronti di Gonipterus scutellatus Gyll., confermando che i motivi sostanziali di tale riconoscimento restano validi. La direttiva contiene anche il termine di recepimento, molto ravvicinato, e la data di applicazione delle misure nazionali.

Modifica tecnica dell'elenco di zone protette a rischio fitosanitario, con correzione del riferimento alla Grecia per Gonipterus scutellatus Gyll. nell'allegato della direttiva 2001/32/CE

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea in quanto destinatari della direttiva e, sul piano sostanziale, alle misure fitosanitarie relative al riconoscimento e all’aggiornamento delle zone protette esposte a particolari rischi nella Comunità ai sensi della direttiva 2000/29/CE. L’intervento riguarda specificamente l’allegato della direttiva 2001/32/CE, con riferimento alla situazione della Grecia quale zona protetta nei confronti di Gonipterus scutellatus Gyll.; non emergono esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Direttiva 2003/46/CE: correzione dell’allegato sulla zona protetta della Grecia in materia fitosanitaria

La direttiva 2003/46/CE della Commissione interviene come atto modificativo puntuale della direttiva 2001/32/CE, nel quadro della disciplina unionale sulla protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali di cui alla direttiva 2000/29/CE. Il testo chiarisce che si tratta di correggere un errore materiale verificatosi nella direttiva 2003/21/CE, che aveva omesso il riferimento alla Grecia per il Gonipterus scutellatus Gyll., nonostante i presupposti per il riconoscimento della zona protetta restassero invariati.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama la direttiva 2000/29/CE e, in particolare, la base giuridica relativa alla definizione delle zone protette. Considerando che dal 1993 la Grecia era già riconosciuta zona protetta nei confronti del Gonipterus scutellatus Gyll. tramite la precedente disciplina, la nuova direttiva mira esclusivamente a riallineare il testo dell’allegato della direttiva 2001/32/CE alla situazione sostanziale già esistente. Non si tratta quindi di introdurre un nuovo regime materiale, ma di ripristinare correttamente un riconoscimento già consolidato.

Modifica dell’allegato della direttiva 2001/32/CE

L’unica modifica sostanziale è prevista dall’articolo 1, che rinvia all’allegato della direttiva 2003/46/CE. Tale allegato dispone la sostituzione del testo della colonna di destra nell’allegato della direttiva 2001/32/CE, alla lettera a), punto 7.

  • La correzione riguarda la menzione della Grecia.
  • L’oggetto fitosanitario è il Gonipterus scutellatus Gyll.
  • La modifica è funzionale a correggere un’omissione testuale derivante dalla precedente revisione del 2003.

Obblighi per gli Stati membri e termine di recepimento

L’articolo 2 contiene gli obblighi di trasposizione, tipici della direttiva UE, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi. In particolare:

  • le disposizioni nazionali di recepimento devono essere adottate e pubblicate entro il 15 giugno 2003;
  • tali disposizioni si applicano dal 16 giugno 2003;
  • gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione dell’avvenuto recepimento;
  • le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Valutazione operativa per il professionista

Per un avvocato o un commercialista che assista operatori del settore agroalimentare o fitosanitario, la direttiva ha rilievo essenzialmente ricognitivo e correttivo. Essa conferma la posizione della Grecia come zona protetta in relazione a un determinato organismo nocivo e impone agli Stati membri di adeguare formalmente il proprio quadro normativo interno entro un termine molto breve, senza introdurre nuovi margini regolatori sostanziali oltre alla tecnica di rinvio e alla forma del recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato della direttiva 2001/32/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato della direttiva 2001/32/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2003/46/CE. In concreto, nell’allegato della direttiva 2001/32/CE, alla lettera a), punto 7, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo indicato nell’allegato della direttiva modificatrice. La finalità è correggere un errore materiale introdotto dalla direttiva 2003/21/CE, che non menzionava la Grecia in relazione a Gonipterus scutellatus Gyll.

Recepimento e applicazione nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 15 giugno 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono applicarsi a decorrere dal 16 giugno 2003. Quando adottano tali misure, gli Stati membri devono inserirvi un riferimento alla direttiva oppure corredarle di un riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturamercato internosicurezza alimentare

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