Direttiva 2003/47
Direttiva 2003/47/CE della Commissione, del 4 giugno 2003, che modifica gli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/47/CE della Commissione modifica gli allegati II, IV e V della direttiva quadro fitosanitaria 2000/29/CE. La modifica deriva da nuove informazioni del Portogallo sulla distribuzione del Gonipterus scutellatus Gyll. e dalla correzione di errori materiali presenti nella direttiva 2002/36/CE. La direttiva impone agli Stati membri un recepimento entro il 15 giugno 2003, con applicazione dal 16 giugno 2003.
Modifica degli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE in materia di misure fitosanitarie contro organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sul regime fitosanitario relativo all’introduzione e alla diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. In particolare riguarda la delimitazione di una zona protetta per il Gonipterus scutellatus Gyll. limitata alle isole Azzorre e la correzione di disposizioni concernenti taluni vegetali, parti di vegetali, terra e terreno di coltura, con effetti sugli allegati della direttiva 2000/29/CE. Non emergono esclusioni generali; le modifiche toccano specifiche categorie vegetali e specifici riferimenti geografici (Cipro, Malta, Azzorre).
Modifica degli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE
La direttiva 2003/47/CE della Commissione interviene sulla disciplina fitosanitaria dell’Unione, modificando taluni allegati della direttiva 2000/29/CE in materia di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. L’intervento ha una duplice origine: da un lato, l’aggiornamento della situazione fitosanitaria relativa al Gonipterus scutellatus Gyll.; dall’altro, la correzione di errori materiali verificatisi nella preparazione della direttiva 2002/36/CE.
Finalità e base dell’intervento
La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2000/29/CE e l’accordo dello Stato membro interessato. Dai considerando emerge che:
- il Portogallo ha fornito informazioni aggiornate che rendono necessario limitare la zona protetta contro il Gonipterus scutellatus Gyll. alle isole Azzorre;
- nella direttiva 2002/36/CE sono stati introdotti indebitamente nuovi riferimenti alla terra e al terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali originari di Cipro e Malta;
- per errore materiale è stato anche sostituito il testo del punto 2 della parte B, sezione I, dell’allegato V senza indicare correttamente i prodotti vegetali interessati.
Ambito di applicazione
La direttiva è rivolta agli Stati membri e produce effetti sul sistema fitosanitario previsto dalla direttiva 2000/29/CE. Essa incide in particolare su:
- la delimitazione delle zone protette;
- le condizioni applicabili a talune partite di vegetali, parti di vegetali, terra e terreno di coltura;
- l’elenco dei vegetali e dei prodotti vegetali soggetti a restrizioni o controlli specifici.
Le modifiche toccano riferimenti geografici e botanici specifici, tra cui Cipro, Malta, le isole Azzorre e varie specie e generi vegetali elencati nell’allegato.
Modifiche puntuali agli allegati
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE secondo il testo allegato alla direttiva 2003/47/CE.
Le principali modifiche contenute nell’allegato sono le seguenti:
- nell’allegato II, parte B, lettera a), punto 5, il testo della colonna di destra è sostituito;
- nell’allegato IV, sezione I della parte A, punto 34, sono soppressi i termini "Cipro" e "Malta" nella colonna di sinistra;
- nell’allegato IV, parte B, punto 19, il testo della colonna di destra è sostituito;
- nell’allegato V, parte B, sezione I, punto 2, viene sostituito integralmente il testo relativo a determinate parti di vegetali;
- nell’allegato V, parte B, sezione I, punto 7, lettera b), sono soppressi i termini "Cipro" e "Malta".
Contenuto del nuovo punto 2 dell’allegato V, parte B, sezione I
Il nuovo testo riguarda parti di vegetali, escluse frutti e sementi, di una serie di specie e generi, tra cui:
- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidaceae;
- conifere (Coniferales);
- Acer saccharum Marsh., originarie dell’America settentrionale;
- Prunus L., originarie di paesi extraeuropei;
- fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originarie di paesi extraeuropei;
- ortaggi da foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.
Per il lettore professionale, il dato rilevante è che la direttiva non istituisce un nuovo quadro generale, ma corregge e aggiorna elenchi tecnici con effetti diretti sulle importazioni e sui controlli fitosanitari.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 contiene il termine di trasposizione e le regole di applicazione:
- gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 15 giugno 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
- tali disposizioni si applicano a decorrere dal 16 giugno 2003;
- le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale;
- le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri;
- gli Stati membri devono comunicare senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni interne adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Rilievi operativi per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il rilievo pratico principale è la necessità di verificare l’aggiornamento degli elenchi fitosanitari applicabili, in particolare per operazioni di importazione, movimentazione e controllo di partite vegetali. La direttiva impone un adeguamento rapido della normativa nazionale e conferma che, in materia fitosanitaria, le modifiche agli allegati tecnici possono incidere immediatamente sui requisiti documentali e sui controlli alle frontiere o sul territorio interno.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati della direttiva 2000/29/CE
L’articolo 1 dispone che gli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE siano modificati secondo quanto riportato nell’allegato della direttiva 2003/47/CE.
Zona protetta per Gonipterus scutellatus Gyll.
In base ai considerando, la zona protetta viene ristretta alle sole isole Azzorre, sulla base di informazioni aggiornate fornite dal Portogallo. La modifica incide sugli allegati pertinenti della direttiva 2000/29/CE.
Correzione di errori materiali su Cipro e Malta
Vengono corretti due errori materiali introdotti dalla direttiva 2002/36/CE: da un lato, sono soppressi i riferimenti a Cipro e Malta in una specifica disposizione dell’allegato IV; dall’altro, nel punto 2 della parte B, sezione I, dell’allegato V viene ripristinata la menzione dei prodotti vegetali interessati.
Nuovo testo dell’allegato V, parte B, sezione I, punto 2
Il punto 2 è sostituito con un elenco di parti di vegetali, diverse da frutti e sementi, di specifici generi e specie, tra cui Castanea, Dendranthema, Dianthus, Gypsophila, Pelargonium, Phoenix, Populus, Quercus, Solidago e fiori recisi di Orchidaceae, conifere, Acer saccharum di origine nordamericana, Prunus di paesi extraeuropei, fiori recisi di Aster, Eryngium, Hypericum, Lisianthus, Rosa e Trachelium di paesi extraeuropei, nonché ortaggi da foglia di Apium graveolens e Ocimum.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 15 giugno 2003 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 16 giugno 2003. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate agli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare senza indugio alla Commissione le disposizioni nazionali adottate.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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