Regolamento (UE) 2022/1472
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1472 della Commissione del 5 settembre 2022 relativo all’autorizzazione del lisinato di manganese solfato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione autorizza il lisinato di manganese solfato come additivo per mangimi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione prende atto del parere EFSA favorevole sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, ma impone misure di protezione per gli utilizzatori per i rischi da inalazione, irritazione e sensibilizzazione cutanea. L’autorizzazione è concessa con condizioni specifiche d’impiego, valori massimi di manganese nei mangimi e metodi analitici per il controllo. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Autorizzazione del lisinato di manganese solfato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’uso e prescrizioni di sicurezza.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, all’immissione sul mercato e all’utilizzo del lisinato di manganese solfato come additivo per mangimi nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda la categoria "additivi nutrizionali" e il gruppo funzionale "composti di oligoelementi"; la sostanza è autorizzata per tutte le specie animali, ad eccezione dei pesci per una specifica concentrazione massima, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono previste condizioni tecniche di impiego, misure di protezione per gli utilizzatori e un termine di fine autorizzazione al 26.9.2032.
Autorizzazione del lisinato di manganese solfato come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1472 della Commissione autorizza il lisinato di manganese solfato come additivo per mangimi nell’Unione, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Il provvedimento recepisce l’esito favorevole della valutazione EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, ma introduce prescrizioni di gestione del rischio per gli utilizzatori in ragione dei pericoli connessi alla manipolazione della sostanza.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei considerando si precisa che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3. La valutazione ha accertato il soddisfacimento delle condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento quadro sugli additivi per mangimi.
Valutazione scientifica e profili di sicurezza
Secondo il parere EFSA del 27 gennaio 2022, il lisinato di manganese solfato non produce effetti negativi sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. Tuttavia, la sostanza presenta un rischio da inalazione per gli utilizzatori ed è classificata come irritante per occhi e pelle e come sensibilizzante cutaneo. Per tale ragione la Commissione ritiene necessarie misure di protezione adeguate per prevenire effetti nocivi sulla salute umana, in particolare per chi manipola l’additivo.
Ambito di autorizzazione e classificazione
L’autorizzazione riguarda la sostanza identificata nell’allegato con il numero 3b511, classificata nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale dei "composti di oligoelementi". L’uso è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale per tutte le specie animali, con una disciplina specifica per i pesci. L’additivo è descritto come lisinato di manganese solfato, in forma solida, con composizione chimica dettagliata nell’allegato.
Condizioni d’impiego e tenori massimi
L’allegato stabilisce che, per le specie diverse dai pesci, il tenore massimo di manganese totale nel mangime completo con umidità al 12 % è pari a 150 mg/kg. Per i pesci il limite massimo è fissato in 100 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %. È inoltre previsto che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.
Misure di gestione del rischio per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per ridurre i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali misure non consentano di riportare il rischio a un livello accettabile, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con adeguati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.
Composizione, caratterizzazione e controllo analitico
L’allegato riporta la composizione dell’additivo: manganese e L-lisina in rapporto 1:1, monoidrato, con manganese al 16 %-18 %, lisina al 44 %-47 % e solfato al 27 %-31 % calcolato dallo zolfo. La formula chimica indicata è C6H16MnN2O7S e la denominazione IUPAC è monolisinato di manganese (II) solfato monoidrato.
Per il controllo ufficiale e la verifica della conformità sono indicati diversi metodi analitici:
- per il manganese totale nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi: AAS ISO 6869, ICP-AES EN 15621, ICP-AES EN 15510, ICP/MS EN 17053 per premiscele e mangimi, oppure AAS secondo il regolamento (CE) n. 152/2009 solo per i mangimi;
- per la lisina nell’additivo: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD), EN ISO 17180;
- per l’identificazione del solfato nell’additivo: Farmacopea europea, monografia 20301.
Durata dell’autorizzazione e applicazione temporale
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 26 settembre 2032. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gli operatori del settore mangimistico il regolamento comporta la possibilità di commercializzare e utilizzare il lisinato di manganese solfato entro i limiti e con le modalità tecniche previste. Rilevano, in particolare, la necessità di integrare la sostanza in premiscela, di rispettare i limiti massimi di manganese, di organizzare adeguate misure di prevenzione per il personale e di utilizzare i metodi analitici prescritti per il controllo della conformità.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata come additivo nutrizionale nel gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Ambito soggettivo e specie animali interessate
L’allegato prevede l’uso del lisinato di manganese solfato per tutte le specie animali, ad eccezione dei pesci, per i quali è fissato un tenore massimo specifico. La sostanza è identificata con il numero 3b511.
Condizioni d’uso e livelli massimi
Per le specie diverse dai pesci è previsto un tenore di manganese totale di 150 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Per i pesci il tenore massimo è 100 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale adeguati, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.
Caratterizzazione e composizione dell’additivo
L’allegato descrive la composizione dell’additivo: manganese e amminoacido L-lisina in rapporto 1:1, monoidrato, con tenori di manganese 16 %-18 %, lisina 44 %-47 % e solfato 27 %-31 % calcolato dallo zolfo. La forma è solida con umidità pari o inferiore al 10 %. È indicata anche la formula chimica C6H16MnN2O7S e la denominazione IUPAC monolisinato di manganese (II) solfato monoidrato.
Metodi di analisi
Sono previsti metodi analitici per la quantificazione del manganese totale nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi, tra cui AAS (ISO 6869), ICP-AES (EN 15621 ed EN 15510), ICP/MS (EN 17053, solo per premiscele e mangimi) e AAS secondo il regolamento (CE) n. 152/2009 solo per i mangimi. Per la lisina nell’additivo è indicata la cromatografia a scambio ionico IEC-VIS/FLD - EN ISO 17180; per l’identificazione del solfato è richiamata la Farmacopea europea, monografia 20301.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 26.9.2032.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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