Sentenza n. 47/2026 - Catania, Sezione 4
per l'accertamento del diritto della ricorrente all'accesso, ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 e succ. mod., alla documentazione richiesta il 22 aprile 2025 relativa a trasferimenti e/o assunzioni e/o assegnazioni provvisorie di infermieri effettuati dal 1 gennaio 2025 presso il Distretto sanitario di Barcellona P.G. - U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base - Medicina Legale - C.O.T. - Consultorio Familiare, ricadenti nel Comune di Barcellona P.G. e precisamente al rilascio di: nonché per la contestuale declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento del tacito diniego opposto dall'ASP di Messina alla richiesta di accesso e per la consequenziale condanna dell’ASP di Messina a consentire l'accesso a favore della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il ricorso per rinuncia, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente e dell'intervenuta trasmissione della documentazione richiesta. Non ha disposto sulle spese di lite, poiché l'ASP non si era costituita e il pagamento delle spese legali concordato tra l'amministrazione e la ricorrente era estraneo al giudizio. Il dispositivo ha quindi stabilito che nulla è dovuto per le spese processuali.
Atto impugnato: tacito diniego dell'ASP di Messina sulla richiesta di accesso a documentazione relativa a trasferimenti, assunzioni e assegnazioni provvisorie di infermieri
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'accertamento del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, alla documentazione richiesta il 22 aprile 2025 riguardante trasferimenti, assunzioni e assegnazioni provvisorie di infermieri effettuati dal 1° gennaio 2025 presso strutture del Distretto sanitario di Barcellona Pozzo di Gotto. Ha contestualmente chiesto la declaratoria di illegittimità e l'annullamento del tacito diniego opposto dall'ASP di Messina, nonché la condanna dell'amministrazione a consentire l'accesso. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso perché l'ASP intimata aveva trasmesso la documentazione richiesta, assumendo inoltre l'obbligo di pagamento delle spese legali. L'ASP non si è costituita in giudizio.
Norme richiamate
art. 22 e ss. l. 241/1990
La ricorrente aveva fondato la domanda sull'accesso ai documenti amministrativi; il giudizio è stato definito per rinuncia a seguito della trasmissione della documentazione, senza decisione nel merito sulla spettanza del diritto di accesso.
Massime di principio
- La trasmissione della documentazione richiesta dall'amministrazione nel corso di un giudizio promosso contro il diniego di accesso può determinare la rinuncia al ricorso da parte del richiedente e la conseguente estinzione del giudizio, senza necessità di una pronuncia di merito sulla fondatezza della domanda di accesso.
- Il pagamento delle spese legali eventualmente concordato tra la parte ricorrente e l'amministrazione, quando quest'ultima non si sia costituita in giudizio, resta estraneo alla regolazione processuale delle spese e non impone al giudice una statuizione sul punto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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