Sentenza n. 1371/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva ordinato l’accredito di 1.500 euro sulla carta docente e il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza del 6 maggio 2025, passata in giudicato perché non impugnata, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma complessiva di 1.500 euro, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero l’8 maggio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva eseguito il giudicato. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento. Il TAR ha ordinato al Ministero di accreditare entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza la somma di 1.500 euro sul portafoglio carta docente della ricorrente. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, individuato nel direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’azione di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando le relative statuizioni impongano un obbligo di conformazione alla pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l’esperibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo dell’istituto della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, sul cui portafoglio deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplinano le modalità e le funzionalità della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, richiamate dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione o di adempimento.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione devono risultare, in particolare, il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata e l’assenza di documentazione sull’avvenuto adempimento consentono al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, quando il ricorrente abbia documentato l’inesecuzione.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a un’istanza della parte interessata.
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