Cassazione Penale, Sentenza n. 24748/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un’indagine per partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, riferita a fatti collocati tra il 2018 e il 2019. Il GIP aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare del pubblico ministero ritenendo sì sussistenti gravi indizi, ma non attuale il pericolo cautelare. Il Tribunale del riesame, su appello del pubblico ministero, ha invece applicato la custodia in carcere, valorizzando la pregressa appartenenza dell’indagato a un sodalizio mafioso e la sua successiva ricaduta in procedimenti per reati in materia di armi e stupefacenti nel 2022. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale avesse fatto leva su una presunzione automatica di perdurante pericolosità derivante dal solo titolo di reato, senza un concreto accertamento e senza adeguata considerazione del tempo trascorso; con il secondo ha dedotto l’omessa pronuncia sull’istanza subordinata di retrodatazione della decorrenza della misura ex art. 297, comma 3, c.p.p., prospettando una contestazione a catena rispetto a una precedente ordinanza cautelare del 2018 relativa ad altri fatti di estorsione aggravata dal metodo mafioso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nei procedimenti per partecipazione ad associazione mafiosa, la presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata solo con elementi concreti che dimostrino il recesso dal sodalizio o l’esaurimento dell’attività associativa; il solo decorso del tempo silente non basta. Nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente valorizzato sia l’assenza di indici di allontanamento dal contesto mafioso sia la nuova vicenda cautelare del 2022 per reati di armi e stupefacenti, interpretata come indice di persistente contiguità criminale. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo: l’istanza di retrodatazione era generica e, soprattutto, costruita su presupposti giuridici errati, perché i fatti oggetto del nuovo procedimento erano successivi all’ordinanza precedente e si collocavano addirittura durante l’esecuzione del precedente titolo custodiale; in tale situazione non ricorrono i presupposti dell’art. 297, comma 3, c.p.p. La Corte ha quindi confermato la misura cautelare in carcere e condannato il ricorrente alle spese processuali, disponendo inoltre gli adempimenti di cancelleria conseguenti all’appello cautelare del pubblico ministero.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Indica il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso quale titolo di reato al centro della valutazione cautelare.
art. 274, lett. c), c.p.p.
Stabilisce che le misure cautelari richiedono un concreto e attuale pericolo di reiterazione, da valutarsi sulla base di specifici indici fattuali.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Introduce, per i gravi indizi di appartenenza a un’associazione mafiosa, una presunzione relativa di idoneità della custodia in carcere, superabile solo con elementi concreti contrari; il mero tempo silente non basta.
art. 297, comma 3, c.p.p.
Prevede la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare in caso di stessi fatti o fatti connessi, purché i nuovi fatti siano stati commessi anteriormente alla precedente ordinanza.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per l’enunciazione sintetica dei motivi di ricorso nei limiti essenziali.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 28 reg. esec. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti all’appello cautelare del pubblico ministero.
Massime di principio
- Nei procedimenti cautelari per partecipazione ad associazione mafiosa, la presunzione relativa di esigenze cautelari può essere superata solo mediante elementi concreti e oggettivi che dimostrino il recesso dell’indagato dal sodalizio o l’effettivo esaurimento dell’attività associativa; il solo decorso del tempo non è sufficiente.
- Il cd. "tempo silente" non integra, di per sé, prova dell’allontanamento dal contesto mafioso e può assumere rilievo solo insieme ad altri indicatori concreti, come collaborazione, distacco territoriale o fatti incompatibili con la permanenza nel sodalizio.
- La valutazione dell’attualità del pericolo di reiterazione, quando si proceda per reati di mafia, deve comunque essere ancorata a dati fattuali specifici; la particolare disciplina dell’art. 275, comma 3, c.p.p. non opera in modo automatico ma come presunzione relativa.
- L’istanza di retrodatazione della custodia cautelare presuppone che i nuovi fatti siano anteriori alla precedente ordinanza o comunque rientrino nei casi di connessione rilevanti ai sensi dell’art. 297, comma 3, c.p.p.; se i fatti sopravvenuti sono successivi o addirittura commessi durante l’esecuzione del precedente titolo custodiale, il presupposto dell’anteriorità manca.
- Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a sviluppare una motivazione autonoma sul mancato accoglimento di una richiesta difensiva quando questa sia manifestamente infondata o improponibile per genericità o per erroneità dei presupposti giuridici.
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