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Sentenza

Sentenza n. 1080/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 7453/2023 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, resa inter partes nel giudizio avente R.G. n. 15634/2023.

Giustizia amministrativa202504653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di onorari e spese processuali con distrazione in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 7453/2023, resa in favore della parte da lui difesa e recante la condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento di euro 1.119,00, oltre oneri di legge e refusione delle spese, con distrazione in favore del difensore. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all'Amministrazione il 19 gennaio 2024 ai fini dell'esecuzione. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. A fronte della persistente mancata esecuzione, il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. Il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata ritualmente notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e non risulta intervenuto alcun pagamento. Il giudice ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato mediante il pagamento di euro 1.119,00, oltre accessori di legge e interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro i successivi sessanta giorni dall'insediamento su istanza di parte. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, quantificata negli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il TAR ha escluso la rivalutazione monetaria, qualificando le somme liquidate giudizialmente come debito di valuta: essa può essere riconosciuta soltanto se il creditore alleghi e dimostri il maggior danno non compensato dagli interessi legali. Sono state riconosciute al difensore antistatario anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi al titolo esecutivo e funzionali al giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il riferimento per la richiesta, nel giudizio di ottemperanza, degli accessori maturati sul credito riconosciuto dal titolo esecutivo; nel caso concreto sono stati riconosciuti gli interessi legali ma non la rivalutazione monetaria in assenza di prova del maggior danno.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine, può essere proposta l'azione di ottemperanza.

  • art. 1277 c.c.

    Le somme liquidate giudizialmente, aventi ad oggetto un debito pecuniario, sono assoggettate alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie e costituiscono debito di valuta.

  • art. 1224 c.c.

    In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi moratori; il maggior danno da svalutazione monetaria può essere riconosciuto solo se allegato e provato dal creditore.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca un credito nei confronti di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio per l'Amministrazione, la quale deve adottare gli atti necessari a conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile.
  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione abbia adempiuto.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che si insedi su istanza della parte e asseg nandogli un termine per l'esecuzione del giudicato; la nomina non priva l'Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino al pagamento spontaneo o commissariale.
  • Le somme liquidate giudizialmente a titolo di credito pecuniario costituiscono debito di valuta; la rivalutazione monetaria non è automatica e può essere riconosciuta soltanto se il creditore dimostra, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., un maggior danno non compensato dagli interessi legali.
  • Nel giudizio di ottemperanza spettano al difensore antistatario, oltre alle somme riconosciute dal titolo esecutivo, anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi al titolo e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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