Sentenza n. 96/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 241 del 2024: del decreto D.d.u.o. 16.11.2023 n. 18074 della D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica - pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 47 del 22.11.2023 - recante approvazione dell'elenco delle proposte progettuali ritenute meritevoli di accedere alla fase 2 in adesione alla Manifestazione d'Interesse di cui alla d.g.r. 6270/2022 e al relativo decreto attuativo n. 11097 del 27 luglio 2022, e di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e connessi; quanto al ricorso n. 242 del 2024: decreto D.d.u.o. 16.11.2023 n. 18074 della D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 47 del 22.11.2023 - recante approvazione dell'elenco delle proposte progettuali ritenute meritevoli di accedere alla fase 2 in adesione alla Manifestazione d'Interesse di cui alla d.g.r. 6270/2022 e al relativo decreto attuativo n. 11097 del 27 luglio 2022, e di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di approvazione dell’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase 2 per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili, unitamente agli atti di inammissibilità delle domande e al paragrafo 8.1 del decreto attuativo della procedura
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I Comuni hanno contestato la loro esclusione dalla fase 2 della procedura regionale per il sostegno alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili. Hanno dedotto: difetto di motivazione, contraddittorietà e perplessità, sostenendo che il decreto e il motivo di inammissibilità pubblicato sul portale regionale non individuassero con sufficiente precisione la ragione dell’esclusione; violazione della lex specialis e difetto del presupposto, assumendo che le domande fossero state validamente sottoscritte da un soggetto delegato dai Sindaci; violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e di massima partecipazione; violazione del dovere di soccorso istruttorio, del buon andamento e della leale collaborazione tra enti pubblici; irragionevolezza, sproporzionalità e contraddittorietà del divieto di delega a un soggetto esterno, anche in considerazione del fatto che la società Garda Uno era partecipata in house dai Comuni; infine, assimilazione del dirigente della società in house ai responsabili dei servizi degli enti locali. I Comuni hanno inoltre contestato la mancata tempestiva impugnazione della clausola del paragrafo 8.1 che stabiliva che la domanda dovesse essere sottoscritta dal legale rappresentante del Comune o da un soggetto formalmente delegato scelto tra i responsabili di servizio dell’ente.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. e li ha respinti, compensando integralmente le spese. Ha ritenuto correttamente impugnato il decreto finale di approvazione dell’elenco, poiché l’invalidità derivata dell’atto conclusivo deve essere fatta valere mediante impugnazione dell’atto stesso, pena il suo consolidamento. Ha escluso il difetto di motivazione: il provvedimento di non ammissione richiamava il paragrafo 8.1 e tale disposizione individuava in modo chiaro le cause di inammissibilità, tra cui la sottoscrizione da parte del Sindaco o di un delegato scelto tra i responsabili di servizio dell’ente. Le domande erano state trasmesse correttamente tramite la piattaforma, ma sottoscritte da un dirigente della società Garda Uno, soggetto esterno ai Comuni e non responsabile di servizio di alcuno di essi. La delega conferita dai Sindaci, avente ad oggetto l’operatività per conto degli enti sulla piattaforma, non costituiva una valida delega di firma o di esercizio della competenza amministrativa. Il Collegio ha distinto la delega di funzioni dalla delega di firma e ha qualificato l’incarico conferito al dirigente della società come attività materiale di trasmissione delle domande, non idonea a trasferire la competenza esclusiva spettante al Sindaco, né a sostituire il delegato interno previsto dalla lex specialis. Il controllo analogo sulla società in house non elimina l’alterità soggettiva della società rispetto ai Comuni, sicché i suoi dirigenti non possono essere assimilati ai responsabili dei servizi degli enti partecipanti. È stato inoltre ritenuto inconferente il richiamo al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, poiché il problema non era l’assenza materiale della firma, ma la sua apposizione da parte di un soggetto privo dei requisiti prescritti. Il soccorso istruttorio non era dovuto: esso non può essere utilizzato per sanare l’inosservanza di una prescrizione chiara e tassativa, quando ciò comporterebbe una rimessione in termini o un aggiustamento postumo della domanda, in violazione dell’autoresponsabilità e della par condicio. La procedura, inoltre, aveva natura selettiva e comparativa, sicché non era diretto interesse pubblico all’ammissione indistinta di tutte le proposte; la finanziabilità dipendeva dalla successiva valutazione delle proposte e dalle condizioni stabilite dal decreto ministeriale previsto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. 199/2021. Infine, le censure contro il paragrafo 8.1 sono state ritenute tardive nella prospettazione sostanziale, poiché la clausola, ove ritenuta immediatamente lesiva, avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi; il TAR ha riunito i due ricorsi collettivi.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di prescindere dall’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni ammessi alla fase 2, ritenendo i ricorsi infondati.
par. 8.1 dell’Allegato A al decreto regionale n. 11097 del 27 luglio 2022
La domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta, pena l’inammissibilità della stessa, dal legale rappresentante del Comune o da un soggetto formalmente delegato dallo stesso scelto fra i responsabili di servizio dell’ente.
La disposizione stabilisce tassativamente che la domanda sia sottoscritta dal Sindaco o da un soggetto interno all’ente scelto tra i responsabili di servizio; non consente la sottoscrizione da parte di un dirigente di una società in house esterna al Comune.
art. 107 d.lgs. 267/2000
È richiamato quale disposizione relativa ai dirigenti e ai responsabili dei servizi degli enti locali, tra i quali doveva essere scelto il delegato alla sottoscrizione.
art. 97 Cost.
I ricorrenti lo invocavano in relazione al buon andamento, ma il TAR ha escluso che tale principio imponesse l’ammissione delle domande difformi dalla prescrizione tassativa della procedura.
art. 8, comma 1, d.lgs. 199/2021
Il decreto regionale subordinava la finanziabilità e la relativa entità all’adozione del decreto ministeriale previsto da tale disposizione; la partecipazione alla procedura non determinava automaticamente il finanziamento.
art. 99 c.p.a.
Richiamato indirettamente attraverso il riferimento all’Adunanza Plenaria n. 4/2018, in tema di impugnazione immediata delle clausole immediatamente lesive della lex specialis.
Massime di principio
- Quando una lex specialis prescrive, a pena di inammissibilità, che la domanda sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o da un delegato scelto tra i responsabili di servizio dello stesso ente, la sottoscrizione da parte del dirigente di una società partecipata o in house, pur incaricato di operare sulla piattaforma informatica, non soddisfa il requisito soggettivo previsto.
- La delega amministrativa, incidendo sull’esercizio di una competenza pubblica, è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dalla legge o dalla disciplina applicabile e non può desumersi genericamente da un incarico ad operare per conto dell’ente su una piattaforma telematica.
- Il controllo analogo esercitato da un ente pubblico su una società in house non elimina l’autonomia e l’alterità soggettiva della società, che resta un distinto centro di imputazione di rapporti giuridici; i dipendenti della società non sono per ciò solo assimilabili ai responsabili dei servizi dell’ente partecipante.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare l’inosservanza di una prescrizione chiara e tassativa relativa alla sottoscrizione della domanda, quando la regolarizzazione comporterebbe un’aggiustamento postumo o una rimessione in termini, in contrasto con l’autoresponsabilità e la par condicio.
- Nelle procedure selettive per l’assegnazione di finanziamenti pubblici, il principio di massima partecipazione non prevale automaticamente sulle prescrizioni della lex specialis e sulle esigenze di celerità, comparazione e parità di trattamento tra i partecipanti.
- Le clausole della lex specialis che impongono oneri immediatamente lesivi devono essere impugnate tempestivamente; non è possibile contestarne per la prima volta l’illegittimità soltanto dopo l’esclusione, se la lesività era già direttamente percepibile.
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