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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24204/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione alla revoca del gratuito patrocinio. La revoca era stata motivata dal Tribunale con una presunzione, richiamata ex art. 2729 c.c., di capacità economica non dichiarata desunta dai precedenti penali per reati contro il patrimonio. Il ricorrente contestava la fondatezza di tale presunzione (aveva una sola condanna per tentata rapina, anteriore al 2008, fatto isolato) e soprattutto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per intempestività, poiché il difensore aveva depositato il ricorso per cassazione il 01/06/2018 presso il "punto unico" del Tribunale di Roma entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento notificato il 18/05/2018, mentre il Tribunale aveva ritenuto tardivo il ricorso considerando la data di ricezione presso la cancelleria della Cassazione (06/07/2018).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Campli, accertando che per i procedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato valgono le regole procedurali del rito penale e che il deposito deve intendersi effettuato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. Il deposito effettuato il 01/06/2018 presso la cancelleria del Tribunale di Roma è stato considerato tempestivo rispetto al termine di 20 giorni decorrente dalla comunicazione del 18/05/2018. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Roma per il prosieguo.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 99

    Prevede il termine di 20 giorni per proporre opposizione avverso la revoca del beneficio; la Corte ha ritenuto che il termine decorre dalla comunicazione e che il deposito va valutato in base alle norme procedurali penali, non in base alla data di ricezione dalla cancelleria della Cassazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 113

    Norma richiamata come parallela (ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione); la Corte sottolinea che, benché i termini possano essere speciali, le modalità di deposito seguono le regole del codice di rito penale.

  • codice di procedura penale, artt. 582-583

    Stabiliscono le modalità di deposito dell'impugnazione: il ricorso in cassazione deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; la Corte conferma l'applicazione di tali regole anche nel procedimento per il gratuito patrocinio.

  • codice di procedura penale, art. 585

    Richiamato per evidenziare che il termine speciale previsto dal DPR 115/2002 è diverso da quelli del codice ma non incide sulle modalità di deposito, che restano disciplinate dagli artt. 582-583.

  • codice civile, art. 2729

    Riguarda le presunzioni semplici ricavate da precedenti o da elementi di fatto; la Corte segnala che l'utilizzo di precedenti penali come base presuntiva per ritenere l'esistenza di redditi illeciti deve essere valutato e non può automaticamente giustificare la revoca senza adeguata motivazione.

Massime di principio

  • Il termine di 20 giorni per impugnare la revoca del gratuito patrocinio decorre dalla comunicazione del provvedimento; va calcolato in base alla data di notifica/communicazione al difensore/imputato.
  • La modalità di deposito del ricorso in cassazione segue le regole del rito penale: il deposito deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (o secondo le modalità previste dagli artt. 582-583 c.p.p.), e il deposito tempestivo si prova con la ricevuta/timbro della cancelleria competente.
  • Non è rilevante, ai fini della tempestività, la data di effettiva ricezione dell'atto presso la cancelleria della Corte di Cassazione se il ricorso è stato correttamente depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento entro il termine.
  • La revoca del gratuito patrocinio basata su presunzioni tratte da precedenti penali richiede adeguata motivazione: precedenti isolati o tentativi antecedenti possono essere insufficienti per dedurre, neppure in via presuntiva, la percezione di redditi illeciti continuativi.
  • In situazioni analoghe è prudente depositare l'impugnazione presso la cancelleria competente entro il termine, conservando e producendo prova del deposito (timbro/ ricevuta), e contestare sia la fondatezza dei fatti che la correttezza procedurale in caso di revoca.

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