Ordinanza n. 1341/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 3144/2026, di reiezione del ricorso di primo grado in materia di payback per i dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure relative alla legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, alla sua compatibilità con la normativa dell’Unione europea e alla giurisdizione concernente i singoli atti regionali. L’appellante ha inoltre prospettato ulteriori questioni, non specificate nel dettaglio nel testo, che il Collegio ha ritenuto suscettibili di esame nella fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare. In relazione al fumus boni iuris, ha rilevato che la legittimità della disciplina del payback per i dispositivi medici è già stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2024, la quale ha ritenuto conforme a Costituzione un intervento legislativo sopravvenuto fondato su un accorto bilanciamento tra autonomia contrattuale delle parti, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari connessi al coordinamento della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità sono state rinviate alla fase di merito, non ravvisandosi, in sede cautelare, un periculum tale da giustificare la disapplicazione della legge. Il Collegio ha inoltre ritenuto, a un sommario esame, non pertinente la normativa UE invocata dall’appellante e ha rinviato al merito l’approfondimento delle ulteriori censure, compresa quella relativa alla giurisdizione sui singoli atti regionali. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia. È stata fissata l’udienza di merito al 24 settembre 2026 ed è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami nelle stesse modalità seguite in primo grado.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello.
disciplina legislativa del payback per i dispositivi medici
La legittimità della disciplina non è stata disapplicata in sede cautelare, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024; le ulteriori questioni sono state rinviate alla fase di merito.
normativa dell’Unione europea evocata dall’appellante
A un sommario esame, è stata ritenuta non pertinente al caso di specie.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la disapplicazione di una legge per contrasto con la Costituzione non è giustificata in assenza di un periculum concreto e particolarmente intenso, anche quando siano state prospettate ulteriori questioni di costituzionalità da esaminare nel merito.
- Quando la Corte costituzionale abbia già affermato la legittimità della disciplina del payback per i dispositivi medici, il giudice amministrativo, nella fase cautelare, può valorizzare tale precedente per escludere il fumus delle censure di illegittimità, salvo il successivo esame di eventuali questioni ulteriori nel giudizio di merito.
- La compatibilità di una disciplina nazionale con la normativa dell’Unione europea non può essere affermata in via cautelare sulla base del mero richiamo a fonti europee, se queste non risultano pertinenti alla fattispecie concreta.
- Le censure relative alla giurisdizione sui singoli atti regionali possono essere riservate alla fase di merito quando il loro esame non sia necessario per decidere la domanda cautelare.
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