Sentenza n. 597/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento non classificato del 27.12.2021 emanato dal comandante del G.S.S.f.f. Tenente Colonnello -OMISSIS-di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso, occorrendo, la Determina del Comandante del G.S.S.f.f. Tenente Colonnello -OMISSIS-di cui al provvedimento prot. -OMISSIS- del 21.12.2021 di richiesta di documentazione inerente l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4 – ter, comma 3, del D.L. 44/2021, introdotto all'articolo 2 del D.L. 26 novembre 2021 n. 172.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del 27 dicembre 2021 di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2, nonché atto di richiesta della documentazione vaccinale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, militare non sottopostosi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ha impugnato la sospensione dal servizio disposta dopo la mancata produzione della documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 905 del d.P.R. 90/2010, l'incompetenza e l'eccesso di potere, sostenendo che l'ordinamento militare non prevedesse la sospensione dal servizio per ragioni epidemiologiche e che il provvedimento fosse stato adottato dal comandante del servizio, anziché dal Comandante della 46ª Brigata Aerea, senza delega. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 41 d.lgs. 81/2008, il difetto di istruttoria e di motivazione e l'ingiustizia grave e manifesta, lamentando l'omessa valutazione della possibilità di assegnarlo a mansioni compatibili invece di sospenderlo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla competenza, ha ritenuto che l'art. 4-ter d.l. 44/2021 attribuisse ai responsabili delle strutture presso cui presta servizio il personale obbligato il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale, accertare l'inadempimento e comunicarlo all'interessato. Tale attribuzione comprende anche l'adozione dell'atto di sospensione, poiché la sospensione consegue automaticamente ex lege all'accertamento dell'inadempimento, senza margini di discrezionalità e con natura sostanzialmente dichiarativa. Ha inoltre escluso l'assenza di fondamento normativo: la disciplina dell'ordinamento militare non è l'unica fonte regolatrice del rapporto di servizio e deve coordinarsi con la speciale disciplina emergenziale sull'obbligo vaccinale, applicabile anche al personale militare. Ha infine respinto il motivo relativo a motivazione e istruttoria, rilevando che il provvedimento indicava la norma applicata, la richiesta della documentazione vaccinale, la mancata produzione e la conseguente sospensione. Trattandosi di attività vincolata, non era necessaria un'ulteriore ponderazione di interessi né la valutazione di soluzioni alternative, come l'assegnazione ad altro servizio. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 44/2021, convertito dalla l. 76/2021, come introdotto dall'art. 2 d.l. 172/2021
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati; i responsabili delle strutture assicurano il rispetto dell'obbligo. I soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La sospensione dal lavoro consegue automaticamente all'accertamento dell'inadempimento vaccinale ed è adottata dal responsabile della struttura presso cui presta servizio l'interessato, senza discrezionalità valutativa.
art. 905 d.P.R. 90/2010
La disciplina dell'ordinamento militare non esclude l'applicazione della speciale disciplina legislativa sull'obbligo vaccinale e sulla conseguente sospensione dal servizio.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione è adeguata quando, in presenza di un potere vincolato, indica la disciplina applicata, la richiesta documentale, la mancata produzione e la conseguenza legale della sospensione.
art. 41 d.lgs. 81/2008
La disposizione non impone, nella fattispecie esaminata, la previa adibizione del militare a mansioni alternative in luogo della sospensione prevista dalla disciplina speciale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale prevede che la sospensione dal lavoro consegua automaticamente all'accertamento dell'inadempimento di un obbligo vaccinale, l'amministrazione esercita un potere vincolato e non deve compiere valutazioni discrezionali sugli interessi individuali o adottare soluzioni alternative alla sospensione.
- La competenza ad accertare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e ad adottare il conseguente atto di sospensione spetta al responsabile della struttura presso cui presta servizio il soggetto obbligato, quando la legge gli attribuisce il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo.
- L'assenza di una specifica previsione nel testo unico dell'ordinamento militare non rende illegittima la sospensione del militare se essa trova fondamento in una successiva disciplina legislativa speciale applicabile al personale militare.
- In presenza di un'attività amministrativa rigorosamente vincolata, la motivazione può limitarsi a indicare la norma applicata, l'accertamento dell'inadempimento e la conseguenza prevista direttamente dalla legge; non è necessaria la ponderazione di interessi antagonisti né la verifica di mansioni alternative, salvo diversa previsione normativa.
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