Cassazione Penale, Sentenza n. 27934/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile il loro appello avverso l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Ragusa. I ricorrenti sostenevano l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 591, 605, 192 e 533 cod. proc. pen., lamentando che la Corte d'appello aveva ritenuto erroneamente che la formulazione di una specifica richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale fosse condizione di ammissibilità dell'appello e che le loro censure, in particolare in relazione al teste Corrado Trapani (ritenuto dalla difesa testimone “terzo e disinteressato”), fossero generiche e non motivate. I ricorrenti avevano invece contestato la qualificazione di Trapani come testimone imparziale e avevano inoltre censurato l'uso, da parte del giudice di primo grado, di una “strisciata degli appuntamenti” ritenuta documentazione non riferibile a Giulia Savarino.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la formulazione di una specifica istanza di rinnovazione dell'istruttoria costituisce condizione di ammissibilità dell'appello. La Cassazione ha precisato che, sebbene l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. sia operativo anche per l'appello della parte civile, le condizioni di ammissibilità dell'appello sono tassativamente determinate dagli artt. 591 e seguenti e non possono essere integrate per via interpretativa. Inoltre il giudice d'appello ha il potere — anche d'ufficio — di disporre la rinnovazione dell'istruttoria quando necessaria per un diverso apprezzamento della prova dichiarativa ritenuta decisiva. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; la Corte ha altresì rimesso a quel giudice la liquidazione delle spese per questo grado di legittimità. L'annullamento è limitato agli effetti civili in ragione del giudicato formatosi sulla regiudicanda penale per acquiescenza del Pubblico Ministero all'assoluzione.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La norma si applica anche all'appello della parte civile; tuttavia la presentazione di una istanza specifica di rinnovazione non costituisce condizione di ammissibilità dell'appello. Il giudice d'appello può disporre la rinnovazione dell'istruttoria anche d'ufficio quando necessario per riformare la decisione assolutoria sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa.
art. 591 cod. proc. pen.
Individua tassativamente le condizioni di ammissibilità dell'appello; tali condizioni non possono essere integrate per via interpretativa dalla Corte d'appello con riferimento alla mancata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria.
art. 605 cod. proc. pen.
Norma utilizzata dalla Corte d'appello per dichiarare inammissibile l'appello; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia applicato illegittimamente tale disposizione non esaminando nel merito le doglianze dei ricorrenti.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte di Cassazione quale criterio di verifica preliminare da parte del giudice d'appello circa l'ammissibilità dei motivi d'appello prima di decidere sulla rinnovazione dell'istruttoria.
art. 192 cod. proc. pen.
Indicata tra le norme invocate dai ricorrenti; dalla decisione emerge che le censure proceduralmente sollevate devono essere valutate nel loro complesso e motivate, ma la Corte di Cassazione non ha ritenuto decisivo un vizio connesso alla sola invocazione di questa norma in assenza di corretta applicazione degli artt. sull'ammissibilità.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamata dai ricorrenti come vizio di motivazione; la Cassazione ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello era ellittica e insufficiente, dovendo il giudice limitarsi solo a ragioni tassative di inammissibilità previste dal codice.
Massime di principio
- La richiesta esplicita di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non costituisce condizione di ammissibilità dell'appello della parte civile; le condizioni di ammissibilità sono tassative e indicate dagli artt. del codice.
- Il giudice d'appello ha il potere, anche d'ufficio, di disporre la rinnovazione delle prove dichiarative quando una diversa valutazione dell'attendibilità del teste possa essere decisiva per la riforma della decisione assolutoria.
- Se l'appello contesta la valutazione di prove dichiarative decisive, il giudice d'appello deve verificare preliminarmente l'ammissibilità dei motivi e la decisività delle prove e, se necessario, ordinare la rinnovazione mirata dell'istruttoria piuttosto che dichiarare inammissibile l'atto per assenza di una specifica istanza di rinnovazione.
- La Corte di appello non può aggiungere requisiti di ammissibilità non previsti espressamente dal codice procesuale; un provvedimento di inammissibilità privo di motivazione sufficiente è annullabile in sede di legittimità.
- In caso di annullamento limitato agli effetti civili (per esempio se il processo penale è divenuto definitivo per altre ragioni), il rinvio per il nuovo giudizio deve avvenire davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello.
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