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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21432/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva revocato le agevolazioni "prima casa" in relazione alla compravendita, stipulata con rogito notarile del 21 febbraio 2011, di un'abitazione sita nel Comune di Ranica, con autorimessa e tre ripostigli, ritenendo l'immobile di lusso per superamento del limite di superficie utile complessiva di 240 mq previsto dall'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti, escludendo dal computo l'autorimessa e ritenendo la superficie utile complessiva inferiore al limite. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello dell'amministrazione. In Cassazione, l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, della tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'autorimessa non dovesse essere esclusa dal calcolo della superficie utile complessiva, perché equiparabile a posto macchina solo in area comune e non come locale autorimessa; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR avesse trascurato la possibile destinazione del locale a uso diverso dal mero parcheggio di autovetture.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, ai fini dell'esclusione dell'agevolazione prima casa, la formula "posto macchina" dell'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072 comprende anche l'autorimessa, sicché la metratura di tale locale non va computata nella superficie utile complessiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la doglianza non riguardava un fatto storico omesso, ma un fatto solo ipotetico e una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti. È stato inoltre precisato che non si applica all'amministrazione statale l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per effetto della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 6 d.m. 2 agosto 1969, n. 1072

    La nozione di "superficie utile complessiva" va determinata detraendo dall'estensione globale dell'immobile le superfici di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina; quest'ultimo comprende anche l'autorimessa.

  • art. 1, comma 3, tariffa parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'agevolazione prima casa non spetta se l'abitazione ha caratteristiche di lusso secondo il d.m. 2 agosto 1969, n. 1072.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva autonoma rispetto al criterio di computo della superficie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è il vizio denunciabile per l'erronea applicazione della disciplina sul calcolo della superficie utile e sull'agevolazione prima casa.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa lettura delle prove o l'omessa valutazione di deduzioni difensive.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati processuali da cui esso risulta.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e documenti rilevanti a sostegno del motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato soggette a prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'agevolazione "prima casa", la nozione di "posto macchina" di cui al d.m. 2 agosto 1969, n. 1072 è ampia e comprende anche l'autorimessa; la relativa superficie va quindi esclusa dal calcolo della superficie utile complessiva dell'abitazione.
  • La verifica della caratteristica di lusso dell'immobile va compiuta sulla base dei criteri normativi di computo della superficie, senza poter operare una distinzione restrittiva tra posto auto aperto e autorimessa quando la disciplina faccia riferimento, in termini generali, al posto macchina.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece deducibile per contestare la valutazione delle prove o la mancata considerazione di deduzioni difensive.
  • La censura di omesso esame non può essere costruita su un fatto meramente ipotetico o astrattamente possibile, ma deve riguardare un evento storico concretamente accertabile e specificamente individuato.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImposte di registro
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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