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Sentenza

Sentenza n. 2924/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 796/2025 del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente a ottenere, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, la somma complessiva di 1.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto: l'ordine di esecuzione del giudicato e di pagamento della somma; l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la nomina preventiva di un commissario ad acta; la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia contrastare adeguatamente la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per il pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato, era decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinandogli di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza la somma di 1.000 euro, dedotti eventuali importi già versati. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito, ma mira a renderne possibile il soddisfacimento sulla base del titolo giudiziale; pertanto, l'importo indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, che devono essere ricalcolati secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. La penalità di mora è stata negata: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ne esclude l'applicazione quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto, l'esiguità del debito, pari a 1.000 euro, avrebbe reso la penalità eccessivamente afflittiva. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; il giudice ha ritenuto ostativa l'esiguità del debito, tale da rendere la misura eccessivamente afflittiva.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziali di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1283 e seguenti c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi devono essere verificate secondo il titolo giudiziale e i parametri legali; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono la base normativa per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice non costituisce nuovamente il diritto di credito, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti e secondo i parametri risultanti dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • L'importo indicato dal creditore nel ricorso per ottemperanza non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; il commissario o l'Amministrazione devono verificare la misura e la decorrenza degli accessori secondo il titolo giudiziale e la disciplina legale applicabile.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per i pagamenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo e dell'azione di ottemperanza avente a oggetto il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all'entità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione successiva all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando l'incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico nell'ambito delle sue competenze istituzionali di gestione della spesa pubblica, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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