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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26221/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa denunciando: insufficiente disamina dei motivi d'appello in ordine all'attribuibilità della condotta; mancata verifica tecnica sull'utenza e sull'ID del dispositivo utilizzato per le comunicazioni (indirizzo email e numero telefonico ricollegati a terzi/stranieri); assenza di accertamento sul soggetto che materialmente ha effettuato il pagamento (il versamento di euro 250 risultava effettuato da Massuti Hilda Beatriz e non dal querelante Eccli Ruben), con la conseguente eccezione che mancasse il pregiudizio patrimoniale riconducibile al ricorrente

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato la responsabilità del prevenuto valorizzando: l'intestazione della carta Postepay a nome del ricorrente sulla quale era confluito il prezzo, la comunicazione del codice fiscale del ricorrente da parte del venditore nelle trattative e i ripetuti contatti nei quali il venditore si era qualificato con le generalità del ricorrente. La Cassazione ha detto che le carenze investigative indicate dalla difesa non tolgono valore probatorio a tali elementi. Quanto al danno patrimoniale, la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui non è necessaria l'identità tra la persona ingannata e quella che ha subito materialmente la perdita, purché sussista nesso causale tra l'inganno, il profitto e il danno. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    trattazione con contraddittorio cartolare

    autorizza la trattazione del ricorso con procedure cartolari (senza discussione orale), con valenza procedurale sulla forma del giudizio

  • Delitto di truffa (art. 640 c.p.)

    criterio applicativo: per la configurabilità è necessario inganno, errore, profitto ingiusto e danno patrimoniale; la sentenza applica la nozione consolidata della relazione causale tra inganno, profitto e danno

  • Giurisprudenza Cassazione, Sez. 2, n. 2281 del 06/10/2015 (dep. 2016), Rv. 265773

    ribadisce che non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno purché sussista nesso causale

  • Giurisprudenza Cassazione, Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Rv. 257495

    ulteriore conferma dell'orientamento sulla non coincidenza obbligatoria tra ingannato e danneggiato nei reati di truffa

  • Giurisprudenza Cassazione, Sez. 2, n. 39958 del 19/07/2018, Rv. 273820

    ribadisce continuità nell'interpretazione secondo cui è sufficiente il nesso causale tra inganno e danno anche se la materialità del pagamento compete a terzi

Massime di principio

  • L'intestazione di un conto o di una carta sul nome dell'imputato e la comunicazione di dati personali (es. codice fiscale) nel corso delle trattative rappresentano elementi probatori rilevanti per attribuire la percezione dell'ingiusto profitto al soggetto indicato, anche in assenza di accertamenti tecnici sul dispositivo o sull'account.
  • La mancata identificazione dell'account email, dell'ID del dispositivo o la circostanza che l'utenza telefonica sia intestata a uno straniero non necessariamente compromette la valutazione di responsabilità se sussistono altri elementi concludenti che collegano l'imputato all'operazione fraudolenta.
  • Per il reato di truffa non è necessario che la persona che materialmente ha trasferito il denaro coincida con la persona che è stata indotta in errore; è sufficiente che vi sia un nesso causale tra l'inganno, la percezione del profitto e il pregiudizio patrimoniale.
  • L'onere di fornire spiegazioni alternative non grava sul prevenuto se non esistono elementi indiziari tali da porre a suo carico l'onere di confutare una ricostruzione accusatoria; tuttavia, la valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione verifica la manifesta infondatezza delle censure.
  • In sede di Cassazione, i motivi che tendono solo a una diversa rilettura del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili se la motivazione della Corte territoriale risulta congrua e coerente.

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