Cassazione Penale, Sentenza n. 8805/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'affidamento in prova in casi particolari. Il Tribunale di sorveglianza dichiarò l'istanza inammissibile perché il titolo esecutivo comportava un fine pena superiore al limite quadriennale, anche per reati di cui all'art. 4-bis. Il ricorrente deduceva che, virtualmente scindendo il cumulo delle condanne, la pena riferibile al reato 4-bis sarebbe risultata infraquadriennale e quindi il beneficio concedibile; in via subordinata contestava la costituzionalità dell'interpretazione che ritiene inscindibile il cumulo, invocando gli artt. 3 e 27 Cost.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per l'affidamento in prova in casi particolari, non si applica il principio della scindibilità del cumulo rispetto alla valutazione dei limiti temporali di ammissibilità, alla stregua del tenore letterale dell'art. 94 D.P.R. n. 309/1990. La presenza, anche di un solo reato rientrante nell'art. 4-bis nel titolo esecutivo, comporta l'applicazione della soglia più rigorosa (quattro anni). La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. Condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354
Individua reati 'ostativi' rilevanti ai fini dell'applicazione di limiti più stringenti per l'accesso a benefici penitenziari; la presenza di tali reati nel titolo esecutivo incide sull'ammissibilità dell'affidamento in prova
art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
la pena stessa debba essere contenuta nel limite di sei anni, ovvero in quello, piu' stringente, di quattro anni, "se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni"
Per l'affidamento in prova in casi particolari il requisito temporale di ammissibilità va valutato sul titolo esecutivo complessivo: la presenza anche di un solo reato 4-bis nell'insieme fa applicare il limite quadriennale
art. 3 Cost.
Il tema è stato sollevato nella prospettiva di una violazione del principio di parità/irragionevolezza, ma la Corte ha ritenuto la disciplina ragionevole e non incostituzionale
art. 27, terzo comma, Cost.
La prospettata violazione del principio di finalità rieducativa della pena è stata ritenuta infondata rispetto alla disciplina che limita l'accesso ai benefici per motivi di cautela e sicurezza
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per la concessione dell'affidamento in prova in casi particolari si valuta il titolo esecutivo complessivo: la presenza anche di un solo reato 4-bis nel cumulo fa scattare il limite più rigoroso (4 anni)
- La 'scindibilità virtuale' del cumulo non è generalmente applicabile per questo specifico beneficio: il legislatore ha previsto un criterio che si fonda sull'insieme delle condanne costituenti il titolo esecutivo
- Le censure costituzionali che contestano la diversa soglia in presenza di reati 4-bis incontrano difficoltà, perché la scelta normativa è considerata non manifestamente irragionevole e rientra nella discrezionalità del legislatore in materia penitenziaria
- Se la pena riferibile al reato ostativo non è ancora interamente espiata, anche una eventuale scindibilità non produrrebbe vantaggi pratici per il richiedente; valutare lo stato di espiazione delle singole pene prima di proporre istanze
- In situazioni analoghe è opportuno verificare se altri benefici penitenziari (diversi dall'affidamento in prova in casi particolari) consentano invece lo scioglimento del cumulo in favore del reo, poiché la disciplina può variare a seconda dell'istituto
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