Sentenza del 01/02/2022 n. 2933 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sulla corretta applicazione dell'imposta di registro relativamente alla sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo promossa da John Hancock Insurance Company of Vermont: l'Agenzia aveva notificato un avviso di accertamento per l'applicazione dell'imposta proporzionale dell'1% ai sensi dell'art. 8, lett. c) della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, sulla sentenza che aveva ammesso al passivo un credito precedentemente ammesso con riserva. Parmalat sosteneva che la sentenza si era limitata a sciogliere la riserva disposta dal giudice delegato e non aveva accertato diritti a contenuto patrimoniale, per cui sarebbe dovuta essere assoggettata all'imposta in misura fissa (lett. d)). La questione centrale era se l'opposizione che elimina la riserva comporti un accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito, soggetto quindi all'imposta proporzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Parmalat. Ha affermato che la sentenza emessa a seguito del giudizio di opposizione allo stato passivo che, sciolta la riserva, accerta l'esistenza e l'efficacia del credito nei confronti della procedura concorsuale costituisce un provvedimento di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e pertanto è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale (1%), ai sensi dell'art. 8, lett. c) della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986. La Corte ha inoltre precisato la distinzione tra i casi in cui la decisione incide solo sulla qualitativa del credito (mutamento della natura/privilegio) e quelli in cui viene accertata la prova, l'an e il quantum del credito; nel secondo caso si applica l'imposta proporzionale. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte I, art. 8, lett. c) e d)
art. 8, comma 1, lett. c) e lett. d)
lett. c) (imposta proporzionale 1%) si applica alle pronunce giudiziarie che accertano diritti a contenuto patrimoniale; lett. d) (imposta fissa) si applica agli atti che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti patrimoniali. La Corte interpreta che la sentenza di opposizione che, sciolta la riserva, accerta l'esistenza/efficacia del credito rientra nella lett. c).
Legge fallimentare (L. Fall.), art. 95
art. 95, testo anteriore alle modifiche D.Lgs. n. 5/2006
il decreto del giudice delegato di ammissione con riserva ha natura cautelare e costituisce una 'prenotazione' che non vincola il successivo giudizio di opposizione, che può accertare in contraddittorio l'esistenza, la quantità e l'efficacia del credito.
Legge fallimentare (L. Fall.), art. 98
art. 98 (normativa sulla opposizione allo stato passivo)
l'opposizione al passivo è l'atto processuale idoneo a far sciogliere la riserva o ad ottenere una valutazione sulla legittimità della riserva stessa; essa può avere ad oggetto anche la produzione documentale e la prova del credito, e il giudice dell'opposizione può compiere accertamenti di merito.
Sentenza Corte Costituzionale n. 177/2017
pur richiamata, la Corte ha ritenuto che la pronuncia costituzionale non si applica al caso che riguarda la determinazione della natura della sentenza di opposizione (se di mero scioglimento della riserva o di accertamento patrimoniale) e quindi non ha mutato l'esito nel caso concreto.
Massime di principio
- Se una sentenza di opposizione allo stato passivo accerta l'esistenza, l'efficacia o la quantificazione di un credito precedentemente ammesso con riserva, si tratta di un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e alla registrazione della sentenza si applica l'imposta proporzionale dell'1% (art. 8 lett. c) Tariffa).
- Se la sentenza riguarda esclusivamente il profilo qualitativo del credito (ad esempio riconoscimento di un privilegio) senza modificare titolo o ammontare già determinati dal decreto di ammissione, può trovare applicazione l'imposta in misura fissa (art. 8 lett. d)).
- L'ammissione con riserva disposta dal giudice delegato ha carattere cautelare e non vincola il giudice dell'opposizione: la natura della riserva (integrazione probatoria vs requisito di proponibilità) condiziona l'oggetto del giudizio e l'idoneità della sentenza a essere considerata un atto di accertamento patrimoniale.
- In caso di dubbio, è importante documentare la ragione della riserva e la portata delle produzioni documentali: se il giudizio può riguardare l'an debeatur (esistenza del credito) e il quantum, va prevista l'applicazione dell'imposta proporzionale.
- Per limitare il rischio di un'applicazione proporzionale, il creditore dovrebbe chiarire in sede di insinuazione e nelle successive produzioni se la riserva ha natura meramente formale (proponibilità) o riguarda la prova del credito; tuttavia, la valutazione definitiva spetta sempre al giudice dell'opposizione in contraddittorio.
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