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Sentenza

Sentenza n. 363/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1186/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.09.2024.

Giustizia amministrativa202501590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1186/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1186/2024, pubblicata il 19 settembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 4 aprile 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, disponendo che l'intervento sostitutivo avvenga, su istanza del ricorrente, entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il giudice richiama nel fatto il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione, che risulta decorso dopo la notificazione della sentenza presupposta.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione alle statuizioni contenute in una sentenza definitiva del giudice ordinario, quando il giudicato sia documentalmente comprovato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione e previa assegnazione di un termine per l'adempimento spontaneo.
  • Nel determinare gli adempimenti esecutivi, il giudice deve considerare quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, disponendone la detrazione rispetto a quanto dovuto in attuazione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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