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Sentenza

Sentenza n. 507/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1650/2024, depositata e resa pubblica il 30.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3787/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.

Giustizia amministrativa202600076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva ordinato l'accredito della Carta elettronica del docente per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all'emissione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 aprile 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era munita dell'attestazione di definitività. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede l'assenza di ragioni ostative e, nel caso concreto, la nomina del commissario, la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di strutture e soggetti diversi, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio sono state ritenute ragioni sufficienti per non applicarla. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione della pronuncia, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti dell'Amministrazione non è automatica: può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, valutate concretamente anche in relazione alle difficoltà organizzative, normative e finanziarie dell'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel caso concreto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato con riguardo all'utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato è stata notificata all'amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 è inutilmente decorso, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare piena esecuzione al titolo entro un ulteriore termine, specificando gli atti necessari e il contenuto dell'adempimento.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza è una misura idonea ad assicurare l'effettività del giudicato; il commissario può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega, e può utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente nei confronti della pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare autonome ragioni ostative connesse alla complessità organizzativa dell'adempimento, ai vincoli normativi e di bilancio, alla mole del contenzioso seriale e alla concreta natura dell'obbligazione.
  • La nomina del commissario ad acta e la concreta possibilità di conseguire l'esecuzione del giudicato possono costituire, già di per sé, una ragione per respingere la domanda di astreinte quando la misura coercitiva non risulti necessaria o proporzionata.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, lo svolgimento delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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