Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21925/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la nullità dell'ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari per mancata "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari da parte del GIP ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c) e dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.; il Tribunale del riesame avrebbe semplicemente trascritto la richiesta del P.M., senza compiere una rielaborazione motivazionale, e le mere correzioni di refusi non sarebbero sufficienti a costituire un giudizio autonomo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'ordinanza del GIP fosse priva dell"autonoma valutazione" richiesta e che il Tribunale del riesame non potesse sanare tale vizio. Ha pertanto annullato sia l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 09/01/2023 che l'ordinanza del GIP del Tribunale di Rimini del 20/12/2022, rimettendo gli atti al GIP di Rimini per nuovo esame. È stata disposta la immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altro titolo e demandati alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Il provvedimento ha inoltre osservato che la condotta costituisce un unico reato di furto consumato (collanina d'oro) con tentativo di un altro bene nel medesimo contesto; il reato è divenuto procedibile a querela a seguito del d.lgs. n.150/2022.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    "l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato"

    L'ordinanza che dispone la misura cautelare deve contenere una motivazione effettiva e autonoma sulle esigenze cautelari e sugli indizi; la sua assenza determina nullità rilevabile d'ufficio.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    "Il tribunale [del riesame] annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa"

    Il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento cautelare se manca l'autonoma valutazione; non è ammessa la sanatoria da parte dello stesso giudice del riesame integrando la motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La violazione dell'obbligo di autonoma valutazione configura "error in procedendo" deducibile in Cassazione, consentendo alla Corte di effettuare l'esame diretto degli atti.

  • d.lgs. n.150 del 2022

    Ha reso il reato in questione procedibile a querela; nel caso di specie la persona offesa ha presentato querela entro i termini della normativa transitoria.

  • legge n. 332 del 1995 e legge n. 47 del 2005

    Richiamate per contestualizzare la tendenza legislativa a prescrivere vizi motivazionali specifici nei provvedimenti de libertate e a sanzionarli con la nullità.

  • art. 626, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi che la cancelleria deve compiere a seguito della revoca del titolo custodiale, incluse le comunicazioni per la scarcerazione se necessario.

Massime di principio

  • L'ordinanza che dispone una misura cautelare deve contenere una "autonoma valutazione" degli indizi e delle esigenze cautelari: una pura trascrizione della richiesta del P.M. è insufficiente e costituisce motivo di nullità.
  • La tecnica per relationem è ammessa solo se dal provvedimento emerge chiaramente che il giudice ha preso piena cognizione degli elementi richiamati e li ha autonomamente rapportati ai parametri normativi; la mera somiglianza formale o la correzione di refusi non bastano.
  • Se il vizio di motivazione consistente nella mancanza di autonoma valutazione è accertato, il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento e non può integrarlo: segue rinvio per nuovo esame al giudice che ha emesso l'ordinanza.
  • La caducazione del titolo custodiale comporta la immediata libertà dell'imputato salvo altra causa di detenzione e l'attivazione degli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 626 c.p.p.
  • Nel caso di molteplici asportazioni nello stesso contesto temporale e spaziale ai danni della stessa persona offesa, si realizza di regola un unico reato di furto consumato; l'eventuale successivo mutamento della procedibilità (es. per d.lgs. 150/2022) va verificato rispetto ai termini transitori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.