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Sentenza

Sentenza del 06/07/2015 n. 6134 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRPEF - Plusvalenze - Valore di terreno accertato ai fini del registro - Inutilizzabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione aveva utilizzato il valore del terreno accertato ai fini dell'imposta di registro per determinare, ai fini IRPEF, un maggior corrispettivo di vendita e quindi una maggiore plusvalenza imponibile. Il ricorrente contestava tale automatica equiparazione, sostenendo che l'imposta di registro si basa sul valore venale del bene, mentre la tassazione della plusvalenza si fonda sul corrispettivo effettivamente percepito e realizzato.

La decisione

La pretesa fondata esclusivamente sul valore accertato ai fini dell'imposta di registro non è sufficiente. L'Amministrazione può utilizzare precedenti accertamenti di valore come elemento iniziale dell'indagine, ma, quando le diverse imposte prevedono criteri di determinazione differenti, tale valore non costituisce da solo una presunzione grave, precisa e concordante di un maggior corrispettivo non dichiarato. Occorrono ulteriori elementi probatori.

Norme richiamate

  • Norme in materia di imposta di registro

    La base dell'accertamento è il valore venale del bene, secondo i criteri propri dell'imposta indiretta.

  • Norme IRPEF in materia di plusvalenze

    La plusvalenza imponibile si determina in relazione al corrispettivo percepito e realizzato, non automaticamente in base al valore venale accertato per altri tributi.

  • Principio della presunzione grave, precisa e concordante

    Un valore accertato ai fini dell'imposta di registro può essere utilizzato come indizio o punto di partenza, ma non è sufficiente da solo a dimostrare un maggior corrispettivo ai fini IRPEF quando i presupposti e i criteri di determinazione delle imposte sono diversi.

Massime di principio

  • Il valore accertato ai fini di un'imposta non può essere trasferito automaticamente nell'accertamento di un'altra imposta se le rispettive basi imponibili sono fondate su presupposti diversi.
  • Nel caso delle plusvalenze, l'Amministrazione deve provare il corrispettivo effettivamente percepito o fornire ulteriori elementi concreti che dimostrino l'esistenza di un prezzo superiore a quello dichiarato.
  • Un precedente accertamento di valore può costituire un indizio investigativo, ma non basta da solo a fondare una presunzione grave, precisa e concordante.
  • Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando che il valore venale utilizzato per l'imposta di registro non coincide necessariamente con il corrispettivo realmente pattuito e incassato.

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