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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37075/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 495 c.p., relativa a due episodi (19/10/2015 e 20/10/2016) nei quali l'imputato aveva dichiarato false generalità (in particolare "Minaser Salaheddin"). Il ricorrente contestava: 1) difetto di motivazione sul giudizio di colpevolezza, sostenendo che la discrepanza delle generalità era minima e poteva derivare da errore di trascrizione o pronuncia; che la condotta non era idonea a celare la reale identità (rilevamenti foto-dattiloscopici avrebbero comunque consentito l'identificazione), configurando quindi il reato impossibile; e che mancava la consapevolezza che le dichiarazioni sarebbero state inserite in atto pubblico; 2) difetto di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, in ragione dei dati di segno positivo emersi nel giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi proposti ripropongono una rivalutazione del merito e non criticano vizi di diritto nella motivazione dei giudici di merito, i quali avevano osservato che l'imputato aveva personalmente scritto le generalità false, che l'errore non era dimostrato e che il mendacio era idoneo a celare l'identità fino al confronto con la banca dati dattiloscopica. Il motivo sulle attenuanti è stato ritenuto generico e privo di indicazione puntuale degli elementi positivi da confrontare. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e richiamo alla giurisprudenza costituzionale in tema di esclusione della colpa).

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato per cui è stato condannato l'imputato (dichiarazione di generalità false). La corte dà per accertata la falsità e la sua rilevanza ai fini penali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al criterio per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e al relativo onere di motivazione per l'eventuale esclusione della colpa che giustifichi la non condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una semplice rivalutazione del merito: se i motivi ripropongono fatti già valutati dai giudici di merito senza evidenziare vizi di diritto nella motivazione, il ricorso è inammissibile.
  • La dichiarazione personale e la scrittura di generalità false sul modulo costituiscono indice forte di consapevolezza e volontà di mendacio; differenze ritenute "minimali" devono essere provate come errori oggettivi (es. trascrizione involontaria) per scalfire la valutazione di dolo.
  • L'argomento del "reato impossibile" richiede dimostrare che la condotta fosse oggettivamente ed assolutamente incapace di realizzare il risultato: la mera esistenza di strumenti identificativi successivi (rilievi foto-dattiloscopici) non elimina automaticamente l'idoneità della condotta a celare l'identità.
  • Per contestare il diniego delle attenuanti generiche occorre indicare e discutere specificamente gli elementi positivi emersi in giudizio; censure generiche sono inidonee in cassazione.
  • Chi propone ricorso deve formulare censure di diritto precise e dimostrare vizi di motivazione o violazioni normative; altrimenti si espone a inammissibilità e al pagamento delle spese e delle somme a favore della Cassa delle ammende.
  • Quando la decisione di merito appare coerente e motivata senza vizi logici o giuridici, la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso anche se il ricorrente ritiene errata la valutazione probatoria.

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