Cassazione Penale, Sentenza n. 12347/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Garbin era stato rinviato a giudizio per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada, commi 2 lett. c) e 2-bis) in quanto, il 13/11/2021 a Remanzacco (UD), guidava con tassi alcolemici di 2,53 e 2,46 g/l e provocava un incidente uscendo dalla sede stradale e abbattendo segnaletica. In primo grado il Tribunale lo condannò (pena sostitutiva detenzione domiciliare) e applicò la revoca della patente. L'imputato aveva chiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. escludendo la revoca e prevedendo la sospensione della patente; in appello la Corte di appello accolse in parte la richiesta (pena di 8 mesi di arresto e ammenda, detenzione domiciliare) ma applicò la revoca della patente ritenendola obbligatoria per la fattispecie (art. 186, comma 2-bis). Garbin ricorse in Cassazione denunciando: (i) violazione delle norme sul patteggiamento per aver applicato la revoca nonostante la richiesta di non applicarla (anche con richiamo alla qualificazione della revoca come pena accessoria e al divieto di reformatio in peius); (ii) vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di messa alla prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) stabilisce che le sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada (sospensione/revoca patente) sono di natura amministrativa e non rientrano nella disponibilità delle parti nel patteggiamento; pertanto la clausola delle parti diretta a non applicarle si considera non apposta e il giudice deve applicarle quando la legge lo prevede (qui, revoca automatica ex art.186, comma 2-bis per tasso alcolemico oltre 1,5 g/l con incidente). Quanto al profilo di presunta reformatio in peius, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non vi è violazione quando il giudice di appello determina la pena finale in accoglimento di una richiesta ex art. 444 formulata in sede di impugnazione. Sul secondo motivo il ricorso è inammissibile perché dedotto con motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; in ogni caso la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla messa alla prova, confermando che il rigetto era fondato su motivata valutazione prognostica (pregressi specifici, gravità del fatto e ricadute) e dunque insindacabile in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
Disciplina la guida in stato di ebbrezza; i commi applicati (2 lett. c) e 2-bis) prevedono sanzioni penali e, per valori alcolemici superiore a 1,5 g/l con causazione di incidente, la revoca automatica della patente.
art. 444 cod. proc. pen.
Regola l'applicazione della pena mediante richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ha richiamato che le parti non possono vincolare il giudice rispetto all'applicazione delle sanzioni amministrative obbligatorie previste dalla legge, le clausole che dispongono diversamente si considerano non apposte.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi deducibili in cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena dopo la chiusura del dibattimento: molte questioni (come il diniego di messa alla prova) risultano pertanto inammissibili se non rientrano nei motivi consentiti.
art. 464-quater, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce le condizioni per l'ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova (idoneità del programma di trattamento e prognosi favorevole circa l'astensione da futuri reati); la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia discrezionalità valutativa insindacabile se adeguatamente motivata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, tra cui la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le parti non possono validamente escludere l'applicazione di sanzioni amministrative obbligatorie previste dalla legge: clausole in tal senso si considerano "non apposte" e il giudice deve applicare le misure che la normativa impone.
- La sospensione o revoca della patente, nei casi previsti dal codice della strada, è considerata sanzione amministrativa accessoria e non pena accessoria di competenza negoziale; pertanto non rientra nella disponibilità delle parti nel patteggiamento.
- Il giudice di appello può accogliere una richiesta di applicazione della pena successivamente formulata anche se il pubblico ministero si era dissociato in primo grado; non costituisce per ciò sola violazione del divieto di reformatio in peius se la pena finale non è effettivamente peggiorativa rispetto al quadro complessivo.
- La messa alla prova non è un diritto automatico: l'ammissione è discrezionale e richiede idoneità del progetto e prognosi favorevole; precedenti penali specifici e ricadute nella stessa fattispecie possono giustificare il diniego, decisione insindacabile in Cassazione se motivata.
- Avverso le sentenze di applicazione della pena rese dopo la chiusura del dibattimento i rimedi e i motivi di ricorso sono fortemente limitati dall'art. 448 c.p.p.; molti motivi non consentiti saranno dichiarati inammissibili.
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