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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21880/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal concorso pubblico bandito nel 2004 per 90 posti nell'area B, posizione economica B2, profilo di tecnico-infermiere professionale. La candidata, collocatasi utilmente in graduatoria, aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assunzione, l'immissione in ruolo e il risarcimento del danno per il ritardo. La Corte d'appello aveva accolto la domanda nei confronti del Ministero della giustizia, ritenendo che il diritto all'assunzione sorgesse dall'approvazione della graduatoria e che non vi fossero impedimenti ostativi, perché il blocco delle assunzioni era cessato e il DPCM successivo non aveva eliminato l'obbligo di assumere. I ricorrenti hanno invece dedotto violazione delle norme sul blocco delle assunzioni e sul trasferimento delle funzioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale, sostenendo che l'impossibilità di assumere non dipendeva da loro ma da uno ius superveniens: l'art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007 avrebbe trasferito immediatamente le funzioni sanitarie al SSN e ridotto le dotazioni organiche, rendendo non più necessaria e non più possibile l'assunzione; il DPCM del 2008 sarebbe stato solo attuativo. In via subordinata hanno anche eccepito il difetto di legittimazione passiva di alcuni ministeri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza di appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originariamente proposta dalla candidata. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo tra le parti costituite, in ragione della novità della questione giuridica e del contrasto giurisprudenziale di merito, senza statuire sulle spese verso le parti intimate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 95, L. 311/2004

    ha imposto un blocco temporaneo delle assunzioni nel periodo considerato, fino al 31 dicembre 2007.

  • art. 2, comma 283, L. 244/2007

    ha disposto con efficacia immediata il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con trasferimento dei soli rapporti di lavoro in essere e contestuale riduzione delle dotazioni organiche, impedendo nuove assunzioni.

  • art. 2, comma 284, L. 244/2007

    norma di transizione che ha consentito solo la prosecuzione temporanea delle funzioni e la proroga di incarichi e collaborazioni già in corso, senza legittimare nuove assunzioni.

  • artt. 1 e 3 DPCM 1.4.2008

    hanno avuto funzione meramente attuativa del trasferimento già disposto dalla legge, non costitutiva dell'impedimento alle assunzioni.

  • artt. 1176, 1218 e 1256 c.c.

    richiamati dai ricorrenti per sostenere l'impossibilità non imputabile della prestazione e quindi l'insussistenza della responsabilità per il ritardo nell'assunzione.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per fondare il risarcimento del danno da mancato svolgimento della prestazione lavorativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 384 c.p.c.

    ha consentito alla Corte di cassazione di decidere nel merito, senza rinvio, dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per il difetto di legittimazione passiva di alcune amministrazioni.

  • artt. 115, 167 e 184 c.p.c.

    richiamati nel secondo motivo in relazione a profili processuali di allegazione e difesa, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per escludere, nel caso concreto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il diritto del candidato utilmente collocato in graduatoria all'assunzione è subordinato alla permanenza, al momento della nomina, dell'assetto organizzativo e delle esigenze di personale che avevano giustificato il bando.
  • Se una riforma legislativa sopravvenuta modifica l'assetto organizzativo dell'amministrazione e trasferisce le funzioni a un diverso ente, l'amministrazione che aveva bandito il concorso ha il potere-dovere di non procedere a nuove assunzioni non più coerenti con il nuovo quadro normativo.
  • Quando la sopravvenienza normativa determina il venir meno dell'interesse pubblico all'assunzione, non è configurabile un diritto soggettivo alla nomina in capo al vincitore del concorso, anche se utilmente collocato in graduatoria.
  • Ai fini dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile all'amministrazione, rileva la norma primaria che ridisegna le competenze e le dotazioni organiche, mentre l'atto amministrativo attuativo ha funzione meramente esecutiva.
  • In cassazione, ove la questione di diritto sia ormai definita e non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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